Desistenza Volontaria: Quando la Fuga Non Basta per Evitare la Condanna
Il concetto di desistenza volontaria rappresenta una fondamentale causa di non punibilità nel diritto penale, ma la sua applicazione è subordinata a requisiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45447/2023) offre un chiaro esempio di come l’intervento di fattori esterni, come l’arrivo della polizia, possa escludere la volontarietà dell’interruzione dell’azione criminosa, vanificando la possibilità per l’imputato di beneficiare di tale istituto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in Corte d’Appello, di un individuo per i reati di tentato incendio e minaccia aggravata. La pena inflitta era di un anno e otto mesi di reclusione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito nel non aver riconosciuto la configurabilità della desistenza volontaria.
Secondo la tesi difensiva, l’imputato avrebbe interrotto autonomamente la propria condotta illecita. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti emersa durante il processo era ben diversa.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Desistenza Volontaria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La doglianza dell’imputato è stata ritenuta un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva già risposto in modo esauriente alla stessa censura.
La decisione si è basata su elementi fattuali chiari e incontestabili emersi nel corso del dibattimento, in particolare sulla testimonianza di una persona che ha assistito ai fatti.
Le Motivazioni: L’Intervento Esterno Esclude la Volontarietà
Il punto cruciale della motivazione della Corte risiede nella distinzione tra una scelta autonoma e una reazione necessitata. I giudici hanno evidenziato come l’interruzione dell’azione criminosa non sia derivata da una spontanea decisione degli imputati. Al contrario, è stata la conseguenza diretta dell’intervento delle forze dell’ordine.
Una testimone, accortasi di quanto stava accadendo, aveva prontamente chiamato la polizia. L’immediato arrivo della pattuglia ha costretto gli imputati a darsi alla fuga per non essere catturati. In questo scenario, la cessazione del reato non è un atto volontario, ma una mossa obbligata per sfuggire all’arresto. La volontà di desistere deve essere, per legge, libera e non condizionata da fattori esterni che rendono la prosecuzione del reato impossibile o eccessivamente rischiosa.
La Corte ha inoltre sottolineato che gli imputati stavano già violando un regime cautelare a cui erano sottoposti, un ulteriore elemento che depone a sfavore della loro posizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: la desistenza volontaria richiede che l’agente abbandoni il suo proposito criminoso per una scelta interiore, autonoma e non coartata. Quando l’interruzione è causata da un evento esterno e imprevedibile, come l’arrivo della polizia allertata da un terzo, non si può più parlare di volontarietà.
Questa pronuncia serve come monito: la fuga di fronte a un pericolo imminente di arresto non può essere equiparata a una genuina resipiscenza. Per il diritto, ciò che conta non è solo l’interruzione del fatto, ma la ragione che la determina. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende suggella la chiusura di una vicenda in cui la difesa ha tentato, senza successo, di reinterpretare i fatti a proprio favore.
Cosa si intende per desistenza volontaria?
La desistenza volontaria si verifica quando una persona, dopo aver iniziato un’azione criminale, la interrompe di sua spontanea volontà prima di completare il reato. Secondo la sentenza, questa volontarietà deve essere una scelta autonoma e non dettata da cause esterne.
L’arrivo della polizia esclude la possibilità di invocare la desistenza volontaria?
Sì, secondo questa ordinanza, se l’interruzione dell’azione criminosa è causata dall’arrivo delle forze dell’ordine, che costringe i colpevoli alla fuga, non si può parlare di desistenza volontaria. L’intervento esterno rende la cessazione del reato un atto necessitato e non una libera scelta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte esamini il merito della questione. Come stabilito nel caso di specie, l’imputato ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45447 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45447 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Salerno il 20/10/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli art. 56, 423, 612, comma secondo, cod. pen.
Rilevato che nel ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla dedotta configurabilità della desistenza volontaria;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla testimonianza e alle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME e alla necessità che questa ebbe di chiamare la polizia che intervenne immediatamente costringendo gli imputati a darsi alla fuga e alle ulteriori circostanze emerse (il fatto che i due imputati avevano violato il regime cautelare cui erano sottoposti), ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023