Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49941 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49941 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BRINDISI DEL COGNOME GERVASIO nato il DATA_NASCITA a BRINDISI
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BRINDISI
avverso la sentenza in 23/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentita l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME e DEL COGNOME GERVASIO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’a ccog li mento;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME -per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti- e COGNOME RAGIONE_SOCIALE per il tramite del proprio » difensore, impugnano la sentenza in data 23/06/2022 della Corte di appello Trieste, che ha confermato la sentenza in data 15/11/2019 del Tribunale Pordenone nella parte in cui aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME
NOME per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona contestati ai capi B) e C), per i reati di tentativo di rapina aggravata contestata al capo M), il solo COGNOME anche per il reati di furto aggravato contestato al capo N), per il reato di ricettazione contestato ai capo N) e per il reato di tentativo di rapina aggravata contestato al capo Q). La sentenza, invece, è stata riformata nei confronti di COGNOME NOME, che è stato assolto per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e detenzione di arma impropria contestati ai capi E), F) e G), così rideterminando la pena inflittagli con la condanna per i reati contestati ai capi B), C), M), N), P) e Q), dei quali si è già detto.
Deducono:
COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo i ricorrenti il giudicante si è limitato a negare le circostanze attenuanti generiche ritenendo irrilevanti le deduzioni difensive, senza motivare a loro riguardo e senza dare conto dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen..
1.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di tentativo di rapina aggravata contestata al capo Q).
Il motivo prende le mosse dalla motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità per il tentativo di rapina e ha negato la configurabilit della desistenza volontaria.
I ricorrenti, quindi, sostengono che manca i prova della penale responsabilità dei ricorrenti.
A sostegno dell’assunto illustrano e compendiano le emergenze istruttorie, anche al fine di rappresentare la configurabilità della desistenza volontaria.
1.3. Violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Il motivo riguarda la posizione di COGNOME, al cui riguardo si osserva che ha avuto un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello di COGNOME, pur condannato per gli stessi reati.
COGNOME NOME.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per i delitti di cui ai capi B), C) e D).
Il ricorrente illustra la motivazione della Corte di appello e i contenuti della sentenza della Corte di cassazione pronunciata nei confronti del correo COGNOME in sede cautelare.
Sulla base di tale preliminare indicazione, contesta che la Corte di appello non ha dato conto dei precedenti giudiziali, della documentazione prodotta e della memoria difensiva del 4.11.2021, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
A sostegno dell’assunto vengono il!ustrate e compendiate le emergenze
istruttorie.
2.2. Nullità della sentenza per violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione alla conferma della responsabilità per il delitto contestato al capo M) della rubrica.
In questo caso il ricorrente denuncia l’illogicità della motivazione, in quanto dagli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale si sarebbe dovuto evincere che COGNOME era inconsapevole dell’uso che si sarebbe fatto della Renault Clio.
Anche in questo caso, a sostegno dell’assunto vengono ripercorsi e compendiati gli elementi emersi dal dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili e possono essere trattati congiuntamente in quanto afflitti dagli stessi vizi.
La Corte di appello ha dato puntuale risposta a tutti i motivi dedotti con gli appelli rispettivamente proposti dagli odierni ricorrenti.
In particolare:
COGNOME In relazione alla posizione di COGNOME NOME e COGNOME NOME:
1.1. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, oggetto del primo motivo d’impugnazione, la Corte di appello ha confermato la valutazione negativa del primo giudice, osservando altresì che non erano emersi elementi favorevolmente valutabili e rimarcando l’irrilevanza delle deduzioni difensive, con cui veniva valorizzata la scelta del rito abbreviato e la corretta condotta processuale genericamente definita e correlata al rispetto delle prescrizioni imposte con le misure cautelari. I giudici hanno altresì aggiunto che non vi è stata alcuna condotta vagamente riparatoria.
Va punto rilevato come tale motivazione sia conforme all’insegnamento di legittimità secondo il quale «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
1.2. Quanto alle censure svolte con il secondo motivo in relazione al capo Q), la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado e ha comunque dato risposta alle medesime obiezioni difensive oggi reiterate con il ricorso, sia sotto il profilo della responsabilità, sia sotto il profilo della (non) configurabilità di desistenza volontaria.
1.2.1. Sotto il primo profilo, i giudici hanno csservato come alla
individuazione di COGNOME e COGNOME quali compartecipi del tentativo di rapina di cui al capo Q) convergessero le intercettazioni ambientali, che hanno sostanzialmente consentito il monitoraggio di tutta la vicenda delittuosa e dalle quali si ricavava (tra le altre cose) che proprio i due odierni ricorrenti avevano segato le sbarre dell’ufficio postale, al fine di realizzare un accesso ai locali.
1.2.2. La desistenza volontaria, invece, è stata esclusa dai giudici dell’appello, che hanno osservato che i correi si erano allontanati dalla finestra, ma non perché avessero abbandonato l’intento delittuoso, bensì al solo fine di attendere il momento più favorevole all’accesso nei locali dell’ufficio postale. Accesso che non avveniva in ragione dell’intervento della polizia giudiziaria e al tempestivo ripristino dei luoghi a opera del direttore dell’ufficio postale.
Sulla base di ciò, i giudici dell’appello hanno osservato che la condotta di COGNOME e di COGNOME si mostrava incompatibile con la semplice volontà di non proseguire nell’azione criminosa per una propria decisione indipendente da circostanze esterne che ne rendevano troppo rischiosa la prosecuzione.
Anche in questo va rilevato come la motivazione sia conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, che ha più volte osservato che «in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni», (Sez. 3 – , Sentenza n. 17518 del 28/11/2018 Ud., dep. il 2019, T. Rv. 275647 – 01).
1.3. Il terzo motivo d’impugnazione riguarda la sola posizione di COGNOME, il quale si lamenta di avere avuto una pena più alta rispetto a quella di COGNOME, pur essendo stati entrambi condannati per gli stessi reati.
A tale proposito non può che rilevarsi come la doglianza non risulti esposta con l’atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.
Va osservato, infatti, che il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio aveva a oggetto soltan’co l’individuazione del reato più grave, ma nulla osservava circa la misura della pena in rapporto alla posizione di COGNOME.
La Corte di appello, dal suo canto, ha ridotto la pena eliminando la quota di essa riferibile ai delitti di cui ai capi E), F) e G) per i quali ha ritenuto di assol COGNOME. Tanto vale a dire che il trattamento sanzionatorio per i residui reati è rimasto intatto, per come lo aveva ritenuto il giudice di primo grado, senza che venissero mosse censure al suo riguardo.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è
inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
COGNOME NOME, con entrambi i motivi d’impugna, nega la sussistenza di elementi sufficienti a far ritenere la responsabilità del ricorrente in relazione capi B), C) e D) e al capo M) e al contempo lamenta l’omessa risposta alle deduzioni difensive.
A parte la preliminare considerazione che l’intitolazione rivolge le censure anche al capo D), per il quale COGNOME era già stato assolto in primo grado, va comunque osservato come la Corte di appello abbia dato risposta alle medesime censure oggi reiterate con il ricorso, confermando quanto ritenuto dal Tribunale.
A tale riguardo: a) in relazione ai capi B) e C), ha evidenziato come l’individuazione dei responsabili emergesse dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla persone offese, dalle immagini estrapolate dall’impianto di video sorveglianza ubicato all’interno e all’esterno dell’Ufficio postale, dai filmat estrapolati dall’impianto di videosorveglianza di una chiesa vicina all’Ufficio postale, oltre che dal monitoraggio delle autovetture Fiat Punto e Rover 75 e dalle intercettazioni ambientali successivamente disposte sulla stessa Rover 75; b) in relazione al capo M), ha osservato che l’individuazione dei responsabili è avvenuta per mezzo delle dichiarazioni del direttore dell’ufficio postale e degli accertamenti effettuati dai Carabinieri, oltre che in forza delle intercettazioni ambientali, d tabulati relativi agli spostamenti delle automobili, dei dati relativi agli ingressi e passaggi da caselli autostradali e dei servizi di OCP.
Tale esposizione mette in rilievo, anzitutto la manifesta infondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione peraltro diffusamente esposta nelle impugnazioni da COGNOME e -invero- anche da COGNOME e COGNOME. Tale censura, infatti, sembra non considerare il complesso apparato argomentativo versato dai giudici dell’appello per dare risposta alle medesime censure di merito oggi reiterate con il ricorso.
3.1. Proprio da tale rilievo emerge un’ulteriore ragione d’inammissibilità riferibile alle impugnazioni dei tre ricorrenti, in quanto meramente reiterativi delle medesime questioni poste all’attenzione del giudice di appello e da questi correttamente disattese.
A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la
sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massftnate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
3.2. In conseguenza di ciò le doglianze articolate nei ricorsi non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
3.3. I ricorsi sono inammissibili anche nella parte in cui lamentano la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto una doglianza siffatta si risolve in una valutazione di merito alternativa e antagonista a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tal valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 01).
3.4. Va, infine, aggiunto che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati ne valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv. 277218 – 01).
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presid COGNOME t