Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7180 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7180 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e letta la richiesta, depositata dalla difesa in data 11 dicembre 2025, di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria;
considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove dedotte dalla difesa, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre ch generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi;
considerato, con particolare riferimento al secondo motivo, che l’istituto della desistenza volontaria non è applicabile ai reati di evento;
ritenuto che il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, risulta sorretto da una motivazione sufficiente e immune da vizi;
rilevato, pertanto, che la richiesta di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria non può essere accolte e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
La Presidente