Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41736 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la decis Tribunale di Imperia, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME colpevole di tentativo di furto in luogo di privata dimora, aggravato dalla minorata dif commesso in ora notturna, e dalla violenza sulle cose, oltre che dalla recidiva, rico circostanza attenuante del recesso attivo prevalente sulla recidiva, in quanto l’im essersi introdotto nelle pertinenze dell’abitazione della persona offesa, se ne er volontariamente senza portare via nulla.
Ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, che, nell’inte Gargano, si affida a tre motivi.
2.1. Con i primi due, denuncia erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. e vizi della in punto di mancato riconoscimento della desistenza volontaria. Erroneamente, la appello ha escluso l’esimente sul rilievo che la condotta dell’imputato si fosse già in un tentativo compiuto, ritenuto incompatibile con la desistenza. La desistenza, sostiene – presuppone il tentativo. Inoltre, ci si duole che la Corte di appello ab replicare alle ragioni d’appello sul punto, limitandosi a un richiamo per relationem alla motivazione di primo grado.
2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con cui ci si duole del riduzione della pena, per il delitto tentato, nella sua massima estensione, e della c motivazione con la quale la Corte di appello ha invece operato la massima riduzione per attivo che ha riconosciuto.
Con memoria successiva il difensore del ricorrente ha concluso per l’accoglimento del
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I primi due motivi sono manifestamente infondati. E’ sufficiente richiamare il pr diritto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei reati di danno a f la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo con una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace l’evento, rispetto aì quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso at soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento. (Sez. 5, Sentenza n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797, in una fattispecie di tentato furto in concorso, nella qua ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell’imputa introdotto nell’abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico d e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera i essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto. In se Conf. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435 ; Sez. 5 n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170 – 01).
Il terzo motivo sollecita la rivisitazione di ragionevoli valutazioni in punto d sanzionatorio da parte della Corte di appello, che ha escluso la possibilità dì ri maggiore estensione la riduzione per il tentativo facendo riferimento alla progressione
che aveva condotto l’imputato a introdursi nell’appartamento della vittima e a rov sue cose. Cosicché non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà con la valutazi su altri parametri fattuali, che ha riguardo le circostanze attenuanti generiche.
7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inam determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritie congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, addì 12 settembre 2023 i f t Consigliere estensore