Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10147 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
letta la memoria pervenuta in data 27/01/2026 del difensore di fiducia AVV_NOTAIO con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l’omessa riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all’art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto del tutto ragionevole e plausibile che l’intento de ricorrente fosse proprio quello di commettere un furto all’interno dell’istituto, non vedendosi come tale condotta possa trovare una giustificazione alternativa nella necessità di sfogare la propria ira a seguito di una lite familiare;
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta l’esclusione della configurabilità della desistenza volontaria, è manifestamente infondato dal momento che l’interruzione dell’azione delittuosa si è verificata solo a seguito dell’intervent della polizia e non è dunque attribuibile ad una scelta autonoma dell’imputato, il quale, inoltre, visti gli agenti, si dava a precipitosa fuga;
Rilevato che il terzo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo
riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare della sentenza impugnata);
Ritenuto che tutti i suddetti motivi non sono, inoltre, consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragion del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/02/2026