Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50656 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50656 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da : COGNOME NOME nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Cesena il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna in data 6/7/2022 preso atto che i ricorrenti sono stati autorizzati alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi Udite le conclusioni con le quali il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6/7/2022 la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 5/10/2021 che, in esito al giudizio abbreviato, li aveva condannati per i delitti di tentata rapi aggravata, ricettazione e porto di armi, riduceva la pena inflitta ad anni sei e
mesi due di reclusione ( nel dispositivo non è indicata la pena pecuniaria di euro 2.400,00 di multa che invece risulta dalla motivazione ma, sul punto, non sono stati mossi rilievi).
I giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dei ricorrenti in concorso tra loro e con altro soggetto, non impugnante, in ordine al delitto di tentata rapina aggravata commesso il 16/6/2020, presso la Banca BPER filiale di Granarolo il 16/6/2020, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti peraltro non contestati da COGNOME.
Contro la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo, COGNOME:
2.1. violazione di legge in relazione all’art. 56, co. 3, cod. pen.
Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere insussistente l’ipotesi di desistenza volontaria posto che essi decisero di non portare a termine il proposito criminoso non per il sopraggiungere dei due impiegati di banca, la cui resistenza avrebbero facilmente potuto vincere vista la dotazione di armi, ma per effetto di una scelta autonoma e volontaria;
2.2. illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta recidiva specifi infraquinquennale. Il giudice di appello non avrebbe considerato che i ricorrenti si erano allontanati dal luogo in cui avrebbero dovuto compiere la rapina, senza procurare alcun danno da qui la non accresciuta pericolosità del reo;
2.3 carenza ed illogicità della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce che avendo gli imputati desistito dal proposito criminoso e non avendo arrecato alcun danno, la pena doveva essere più mite.
COGNOME NOME articola quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo lamenta mancanza ed illogicità della motivazione : ritiene che gli argomenti valorizzati dai giudici di merito ai fini della identificazione COGNOME con il terzo rapinatore ( presenza di COGNOME a Cesena il giorno della rapina; somiglianza degli indumenti indossati dal presunto rapinatore a Cesena con quelli indossati da COGNOME dieci giorni dopo a Bologna, irrilevanza del dato riguardante la mancanza di tracce genetiche di COGNOME sugli oggetti sequestrati), siano illogici e contraddittori e la motivazione affetta da erroneit laddove ha omesso di attribuire rilevanza ad argomenti difensivi che smentivano l’assunto accusatorio;
3.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di desistenza volontaria avendo gli imputati desistito dall’azione criminosa volontariamente.
3.3. Con il terzo motivo si duole della carenza ed illogicità della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio; in particolare contesta diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza o di equivalenza con le aggravanti.
3.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo ai rilevanti aumenti praticati a titolo di continuazione.
Il difensore di COGNOME AVV_NOTAIO ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili non solo perché basati su motivi generici in quanto reiterativi di doglianze già sollevate innanzi al giudice di appello, iv puntualmente scrutinate e superate con argomentazioni logicamente ineccepibili e giuridicamente corrette, ma anche perché stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essi sono indeducibili.
Partendo dal ricorso COGNOME il quale propone censure sul giudizio di responsabilità la cui risoluzione è prioritaria rispetto alle doglianze riguardanti configurabilità della desistenza ed il trattamento sanzionatorio, e da valutarsi congiuntamente ai motivi del ricorso COGNOME perché comuni, ritiene il collegio che i rilievi difensivi siano manifestamente infondati.
Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica d provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenz alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241214).
In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli element offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il pro convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Muovendo da tali premesse rileva il collegio che il primo motivo sollevato da COGNOME con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità, assumendo l’omissione valutativa per una presunta incompletezza delle investigazioni del P.M., è inammissibile. Il ricorrente trascura infatti che una volta definito giudizio con il rito abbreviato incondizionato egli ha accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto non può dolersi dell’omessa acquisizione di elementi investigativi , nella specie dei filmati della città di Cesena riferiti ad un moment anteriore all’arrivo delle due vetture sulle quali si trovavano i rapinatori presso i parcheggio del centro commerciale. A ciò si aggiunga che le argomentazioni con cui il ricorrente denuncia, nell’ambito del primo motivo, l’illogicità del motivazione per l’inconducenza di singoli indizi ( gli abiti e le scarpe indossate da COGNOME e dal rapinatore, la mancanza di tracce genetiche dell’imputato sulle res sequestrate ), non si confronta con il passaggio della motivazione in cui il giudice di appello, nel condividere la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ha spiegato, conformandosi ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatt realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di o ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed invero la prova logica raggiunta all’esito del corretto procedimento valutativo
gr
degli indizi come sopra connotato, non costituisce strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica ( Sez. 1 46566 del 27/2/2017, Rv. 271228) .
L’importante è che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica, appena illustrata, l’unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto lib convincimento del giudice ( Sez. U. 6682 del 4/2/1992 , Rv, 191230).
2.2.Nel caso di specie la corte di appello – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo tutti interpretati conformemente alla lettura offertane dai giudici di primo grado – ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali tale da resistere alla censure di parte ricorrente, le ragioni per le quali doveva ritenersi comprovato il ruolo di concorrente nella rapina de qua dell’ imputato, partendo da un dato certo : l’identificazione del soggetto, ripreso dalla telecamere, che si vedeva lasciare il parcheggio dove si trovavano le due autovetture a bordo delle quali viaggiavano i tre rapinatori e dove venivano arrestati due dei complici, con il terzo rapinatore (posto che tale soggetto, come il rapinatore indossava guanti bianchi, una maglia a righe e scarpe simili). E detto soggetto, in base alla consulenza antropometrica svolta dal consulente del RM. che ha indicato specifici punti di coincidenza con le caratteristiche somatiche dell’imputato, è stato identificato in COGNOME NOME ( cfr. pag. 27 della sentenza impugnata). A ciò il giudice di appello ha aggiunto ulteriori elementi indiziari quali i contatti telefon intercorsi il pomeriggio del 16 giugno tra COGNOME e la sorella del COGNOME, dopo il suo arresto, gli agganci dell’utenza telefonica del prevenuto, di celle telefoniche relative a luoghi prossimi a quelli della tentata rapina nei giorni antecedenti ad essa, il colloquio intercettato tra COGNOME e COGNOME che in cui si faceva riferimento ad un complice proveniente da Bologna come COGNOME appunto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno pure chiarito le ragioni per le quali il mancato rinvenimento di tracce biologiche del COGNOME sulle cose sequestrate, non escludesse tout court la partecipazione dell’imputato alla tentata rapina compiutamente analizzando anche le devoluzioni difensive (cfr. pag.27 della sentenza impugnata).
Anche il secondo motivo, comune a COGNOME, sulla desistenza volontaria, è generico e manifestamente infondato.
3.1. L’insussistenza della desistenza volontaria appare chiaramente e logicamente motivata, avendo i giudici di merito fatto riferimento al sopraggiungere dei due impiegati della banca che, mentre stavano aprendo,
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avvedutisi dei rapinatori, fuggivano gridando e dando l’allarme, esponendo così i rapinatori al rischio di essere catturati. Occorre precisare che in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo.
Corretto e conferente appare dunque il richiamo che la Corte bolognese opera alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che va qui riaffermata secondo cui l’applicabilità dell’ipotesi della desistenza (articolo 56, comma 3, cod. pen.) richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell’agente. E se è vero che non è necessario che la rinuncia all’azione criminosa sia espressione di un autentico ravvedimento, è però essenziale che la scelta sia volontaria, cioè non imposta da circostanze esterne quali ad esempio la resistenza della vittima che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’attività (cfr. sul punto, ex multis Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, Rv. 255919; Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011 dep. il 2012, Rv. 251571). E’ stato anche precisato che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr. in proposito la recente Sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Rv. 271435; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questa Corte di legittimità, peraltro, ha chiarito, anche recentemente che, in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduca l’onere di provare che l’interruzione dell’azione criminosa dipende dalla determinazione volitiva dell’agente e non da fattori esterni che impediscono la prosecuzione dell’azione medesima (Sez. 1, n. 48418 del 8/3/2017, Rv. 271316; Sez. 1, n. 21955 del 2/2/2010, Rv. 247402).
3.2.Ebbene, facendo buon governo dei principi sopra ricordati la Corte territoriale ha evidenziato che gli imputati avevano accuratamente approntato il piano criminoso ed avevano già iniziato ad eseguirlo ( erano giunti davanti all’Istituto di credito, travisati e con armi), ma a fronte delle difficoltà nella sua esecuzione per l’inaspettato sopraggiungere del direttore e di un dipendente della Banca, i quali fuggivano gridando così da allertare le forze dell’ordine, lo hanno interrotto.
Dunque l’azione criminosa è stata arrestata non per una scelta autonoma dei rapinatori, ma per il rischio di essere scoperti e catturati, rispetto a ta evenienza a nulla rileva che i rapinatori fossero armati e in grado di vincere la resistenza delle vittime risultando piuttosto concreta l’eventualità di essere arrestati per questo motivo, sicchè è da escludere la sussistenza degli estremi dell’ipotesi di cui all’articolo 56, comma terzo, del codice penale.
Manifestamente infondati sono anche i motivi che attengono alla determinazione della pena ( terzo motivo del ricorso COGNOME e terzo motivo del ricorso COGNOME): la Corte territoriale ha dato conto di avere valutato i motivi del gravame del merito sul punto, tanto che ha incrementato la riduzione di pena (della metà e non di un terzo) rispetto al primo giudice, in ragione della fase non avanzata in cui si è arrestata l’azione criminosa e tuttavia, tenuto delle modalità allarmanti della condotta, ma anche della personalità dei rei tutti gravati da precedenti specifici ( COGNOME destinatario anche della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e COGNOME inosservante delle prescrizioni imposte con la misura cautelare tanto che tra il primo e secondo grado veniva ripristinata la misura carceraria) ha escluso di poter concedere a COGNOME /che ha avanzato specifica doglianza sul punto, le attenuanti generiche (cfr. pagg. 25 e 29 della sentenza impugnata ) e, quanto a COGNOME, ha ritenuto la pena congruai di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
5. Quanto agli aumenti operati per la continuazione il motivo ( n. 4) proposto dal solo COGNOME è generico e manifestamente infondato .
La Corte di merito ha doverosamente adempiuto all’onere motivazione in ossequio alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) ed ha spiegato le ragioni per le quali, recependo le considerazioni del primo giudice, il quale a pag. 9 della sentenza ha distinto, per ciascun reato satellite, l’entità dell’aumento per la continuazione, nel complesso pari ad anni tre e mesi tre di reclusione per 4 reati satelliti, non ha inteso ridu aggiungendo che la contestualità degli stessi “non elide la gravità dell’offesa al bene tutelato da ciascuna norma incriminatrice”, tenuto conto che si tratta di reati gravi indicativi dell’ inserimento del ricorrente in ambienti criminogeni.
6. Quanto, infine, al motivo denunciato da COGNOME (motivo secondo) concernente il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, co. 4, cod. pen., deve rilevarsi che in appello il ricorrente si era limitato contestare l’entità dell’aumento operato per effetto dell’aggravante, ritenendolo eccessivo, questione sulla quale il giudice di appello ha pertinentemente risposto
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( cfr. pag. 25 ), ma non ha posto questioni sulla sussistenza della recidiva, ne discende allora che in sede di legittimità egli non può dolersi della omessa motivazione su tale aspetto, non devoluto in appello. In ogni caso la sentenza a pag. 25, ha espressamente motivato sulla recidiva aggravata dando atto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, correlando i fatti del passato (le condanne per art. 416 cod. pen., rapina, sequestro di persona e persino tentato omicidio e più recentemente un furto), con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, valutando l’esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo all’imputato (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 10/11/2023