Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
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Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di COGNOME NOME conclude insistendo nell’accoglimento nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza resa il 10 gennaio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Palermo all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56 e 57 cod. pen., perché 1’8 marzo 2020 aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di COGNOME NOME, avendolo colpito due volte con una bottiglia di birra piena, che si era infranta dopo l’impatto e che aveva provocato alla vittima una ferita lacerocontusa sulla superficie lateroposteriore del collo.
Secondo la Corte di appello, gli atti compiuti dall’imputato erano stati idonei e univocamente finalizzati a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per opera delle altre persone presenti ai fatti, che avevano immediatamente portato il ferito in ospedale.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 56, terzo comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputato, una volta sferrato il colpo con l’utilizzo una bottiglia, si era allontanato spontaneamente dai luoghi dell’aggressione, desistendo dal dare seguito al proposito omicida, e non che lo stesso – come erroneamente accertato nella sentenza impugnata – era stato allontanato dalle altre persone presenti.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non avevano riferito di aver allontanato l’imputato e di essersi frapposti tra questi e la parte offesa.
La Corte di appello, quindi, ponendo in essere un vero e proprio travisamento della prova, avrebbe omesso di accertare che l’imputato, una volta sferrato il colpo, pur avendo potuto portare a termine l’azione, aveva deciso di fermare la sua condotta, circostanza che aveva permesso alla parte offesa di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale.
Così facendo, il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere all’imputato un atteggiamento di desistenza volontaria e, conseguentemente, avrebbe omesso di applicare la pena prevista per gli atti compiuti che, al massimo, avrebbero integrato l’ipotesi del reato di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 17/01/2024