Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39968 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO PARDO NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME e l’annullamento della sentenza impugnatanei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
letta la memoria del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, e udito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dello stesso, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale o, in subordine, rigettarlo; udito il difensore di COGNOME NOME e COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale o, in subordine, rigettarlo;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2025, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva NOME COGNOME dal reato di cui al capo a) (artt,112 n.1, 56, 628 primo e terzo comma n.1 cod. pen.) perchØ non punibile per desistenza volontaria, e NOME COGNOME ed NOME COGNOME dal reato di cui al capo b) (artt. 110, 628, primo e terzo comma n.1 cod. pen.) per non aver commesso il fatto; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, eccependo:
1.1 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: la Corte di appello aveva omesso di esporre una motivazione rafforzata, non avendo tenuto conto che dal compendio probatorio era emerso che COGNOME aveva svolto un ruolo determinante già nella
fase ideativa del delitto e che il delitto non era stato portato a compimento non già per il mancato ingresso di COGNOME (che avrebbe dovuto aprire il caveau della banca), ma perchØ le casse delle singole postazioni erano temporizzate; inoltre, la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani nei confronti dei coimputati di COGNOME aveva consentito di accertare che i rapinatori avevano atteso inutilmente per circa trenta minuti l’apertura della cassaforte a tempo e, infine, si erano allontanati senza essere riusciti a prelevare il denaro (circostanza confermata dalle dichiarazioni rese in dibattimento da NOME COGNOME); pertanto, la decisione di COGNOME di non accedere ai locali della banca era stata determinata da un fattore esterno, ossia dalla presa di coscienza che, essendo le casse della banca temporizzate, il successo della rapina sarebbe stato alquanto improbabile;
1.2 con riferimento al reato di cui al capo b), la Corte di appello, pur avendo formulato un giudizio positivo sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca degli imputati COGNOME e COGNOME con riferimento ai fatti di cui al reato sub a), non aveva applicato correttamente i principi che regolano la chiamata in correità, avendo omesso di confrontarsi con le risultanze emergenti dalla sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le dichiarazioni testimoniali, con le acquisizioni documentali: sia COGNOME che COGNOME erano stati in grado di fornire circostanziata descrizione degli imputati COGNOME e COGNOME, del rapporto di parentela che li legava, dell’attività lavorativa svolta, dell’abitazione fornita da COGNOME come base di appoggio del gruppo criminale e del ruolo svolto dai predetti nella rapina; contrariamente alle valutazioni della Corte di appello, le chiamate di correità erano specifiche, puntuali e circostanziate, si riscontravano reciprocamente ed erano riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni, e dalle acquisizioni anagrafiche e documentali agli atti, e quindi erano valida prova dell’affermazione di responsabilità degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1 Relativamente al reato di cui al capo a), si deve ribadire che ‘in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte’ (Sez.2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421): si Ł esaminato il tema dell’incidenza della desistenza di uno dei concorrenti in relazione alla responsabilità degli altri e si Ł al riguardo affermato che la desistenza di uno dei concorrenti, perchØ si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti l’azione di questi ultimi e impedisca comunque l’evento: data la natura della desistenza, cui consegue l’eliminazione dell’antigiuridicità degli atti compiuti, intanto può dirsi che la desistenza abbia rilievo in quanto essa produca la perdita di significato di quegli atti, discendendone dunque la rilevanza per tutti i concorrenti, ove l’interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l’evento valga a rendere gli atti compiuti improduttivi di ulteriori conseguenze e di ulteriori effetti ad essi riconducibili e non solo a privarli del contributo specificamente riferibile agli atti compiuti da un singolo concorrente.
Nel caso in esame, la desistenza del ricorrente COGNOME non ha avuto alcun effetto sull’azione degli altri concorrenti, che hanno desistito dall’azione soltanto perchØ le casse delle singole casse erano ‘temporizzate’ e quindi i rapinatori avrebbero dovuto aspettare
troppo tempo all’interno della banca; poichØ quindi nessun effetto ha avuto la rinuncia di COGNOME a compiere l’azione delittuosa sulla condotta dei complici, erroneamente Ł stata ritenuta sussistente una desistenza non punibile ai sensi dell’art. 56 cod. pen.
1.2 Quanto al reato di cui al capo b), si deve ribadire che ‘il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, Ł tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte’ (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281404); essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piø rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni .
Ciò premesso, il giudice di primo grado aveva riportato le dichiarazioni dei correi COGNOME e COGNOME, secondo le quali COGNOME aveva fornito la propria abitazione quale base logistica, mentre COGNOME aveva guidato gli altri soggetti e reperito i veicoli da usare per la rapina (pag.15 sentenza primo grado), elencando riscontri a quanto dichiarato (rapporto di parentela tra COGNOME e COGNOME, conoscenza della abitazione di COGNOME e posizione strategica della stessa, confermata anche dal coimputato COGNOME); la Corte di appello si Ł limitata ad affermare la genericità delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di primo grado e con le argomentazioni nella stessa contenute.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sui punti sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME