Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30521 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Firenze lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale del riesame di Firenze ha accolto l’appello cautelare avanzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato nei confronti dell’ordinanza del 15 febbraio 2024, con la qualeil Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato,aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura del divieto di dimora nelle Provincie di Prato, Firenze e Pistoia, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 (capo a), 337 cod. pen. (capo b), 2 e 7 l. n. 895 del 1967 (capo d), 648 cod. pen. (capo e ed f), e, in riforma di tale ordinanza, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia in carcere.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310, 111 bis cod. proc. pen., 3 D.M. 217/2023, con riguardo alla ritenuta ammissibilità dell’appello proposto dal P.M.
Il Tribunale, nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzato, ex art. 310 cod. proc. pen. Ł incorso in violazione di legge; l’impugnazione era stata depositata presso il Tribunale del riesame con modalità analogica, ed a mezzo del Vice Isp. COGNOME privo di delega, anzichØ con modalità telematiche come prescritto dall’art. 111 bis cod. proc. pen. Ricordava il ricorrente come la circolare emessa dal Ministero della Giustizia il 26/01/2023 avesse chiarito che, dopo l’introduzione della norma ex art. 111 bis cod. proc. pen. per effetto della riforma operata dal d. lgs. 150 del 2022, solo la parte privata ha l’opzione tra deposito dell’atto di appello in forma telematica o analogica, mentre per gli altri
– Relatore –
Sent. n. sez. 2312/2025 CC – 03/07/2025
parti vige la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico. Inoltre, essendo il decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023, attuativo del disposto di cui all’art. 87 d.lgs. 150 del 2022, entrato in vigore il 14/01/2023, l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal P.M. il 20/02/2024 in forma analogicaavrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, lett. c), 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
In punto di valutazione del grado di intensità del pericolo di recidivanza, il Tribunale non ha offerto congrua motivazione in ordine al tempo trascorso dai fatti, pur a fronte di una articolata e specifica censura mossa da parte della difesa.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo Ł infondato.
2.Giova preliminarmente riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico.
Ai sensi dell’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.), l’appello in materia cautelare Ł presentato nella cancelleria del Tribunale competente con le forme di cui all’art. 582 cod. proc. pen. A sua volta l’art. 582 cod. proc. pen. prevede che l’atto di impugnazione sia presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’art. 111bis cod. proc. pen., che prevede che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, Ł stato introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia, l’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5quater , comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico, ivi comprese quelle sul deposito telematico, prevedendo che dette disposizioni si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo art. 87.
Il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 Ł stato emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) che, all’art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonchØ i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
Il citato art. 3 Ł stato sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, recante Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime .
Ebbene, il decreto ministeriale n. 217 del 2023, come modificato dal decreto n. 206 del 2024, introduce l’obbligo di deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
In particolare, l’art. 3, comma 1, ha previsto che, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba aver luogo con modalità
telematiche ai sensi dell’art. 111bis cod. proc. pen. negli uffici giudiziari della procura della repubblica presso il tribunale, della procura europea, del tribunale ordinario limitatamente all’ufficio del G.I.P., della procura generale presso la Corte di appello limitatamente al procedimento di avocazione. L’art. 3, comma 2, d.lgs. cit. ha previsto che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, i difensori possano depositare atti, documenti e richieste con modalità telematiche negli uffici giudiziari della Corte di appello, del tribunale ordinario, del giudice di pace, della procura generale presso la Corte di appello, della procura della repubblica presso il Tribunale, della procura europea.
L’art. 3, comma 7, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, per i soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen., nonchØ del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. L’art. 3, comma 8, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, anche per i difensori, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2 e nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen., nonchØ del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. e della nomina, rinuncia o revoca del mandato di cui all’art. 107 cod. proc. pen.
Per quanto attiene la specifica materia delle impugnazioni cautelari, l’art. 3 comma 3 d.lgs. cit. ha poi espressamente previsto il doppio binario di deposito (telematico ed analogico) sino al 31 dicembre 2025.
La stessa circolare del Ministro della Giustizia del 26/01/2023 specifica chiaramente (nella parte dedicata al regime intertemporale) che sino alla scadenza del termine indicato all’art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l’atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
L’ultrattività della disciplina dettata dall’art. 582, comma 1 – nella formulazione previgente alla riforma – comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private.
3.Nel caso di specie, l’impugnazione del P.M. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 15 febbraio 2024, Ł stata depositata in modalità analogica cartacea presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Firenze in data 20 febbraio 2024.
3.1.Tale modalità era consentita dalla normativa transitoria, sopra riportata, e pertanto correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione avanzata dal ricorrente.
3.2.Manifestamente infondata Ł poi la doglianza inerente l’avvenuto deposito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. a mezzo di soggetto privo di delega.
¨ infatti consolidato il principio per cui l’impugnazione può essere presentata a norma dell’art. 582 cod. proc. pen., richiamato dal combinato disposto degli artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen., anche a mezzo di “persona incaricata” addetta all’ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario nØ un atto formale di delega, nØ l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l’atto, del suo nominativo, dal
momento che la stessa ricezione dell’atto presuppone un’attività di verifica dell’identità dell’incaricato, il quale svolge un’attività meramente materiale nell’ambito delle funzioni dell’ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell’ufficio stesso (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 02; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 222920 – 01).
4.Il secondo motivo Ł generico, aspecifico e manifestamente infondato.
Ripetutamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (per tutte: Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 e Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Tanto premesso in linea generale, va osservato che l’ordinanza impugnata Ł adeguatamente motivata, e non Ł manifestamente illogica, nØ contraddittoria: ilTribunale del riesame ha in particolare ritenuto cheil rischio di recidivanza, pure individuato come sussistente dal G.I.P. di Prato nell’ordinanza emessa il 15 febbraio 2024, non fosse fronteggiabile con misure non custodiali, attesa la spiccata indole criminale dello Jang, desumibile sia dalla gravità del fatto per cui si procede, peraltro commesso mentre l’indagato si trovava sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. per reati in materia di stupefacenti e armi, sia in considerazione della personalità del prevenuto, privo di lecite fonti di sostentamento.
Prive di pregio appaiono le generiche doglianze difensive, che lamentano esclusivamente la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del tempo trascorso dai fatti.
A margine della considerazione che detti fatti, risalenti al febbraio 2024, appaiono comunque di recente commissione, il Tribunale ha altresì evidenziato come, successivamente all’applicazione della misura non custodiale in atto, lo Jiang sia stato iscritto in tre procedimenti penali per fatti commessi dal 5 marzo 2024 al 24 marzo 2024 e, in relazione a reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione, Ł stato condannato dal Tribunale di Prato alla pena di mesi otto di reclusione.
Del tutto congrua e logicamente argomentata appare pertanto la conclusione cui Ł giunto il Tribunale in ordine all’assoluta inidoneità di misure non custodiali, quale quella del divieto di dimora nelle province di Prato, Pistoia e Firenze applicata al ricorrente, a fronteggiare nel caso di specie le esigenze cautelari«perchØ il rispetto delle prescrizioni ad esse connesse Ł totalmente rimesso alla capacità di autodeterminazione dell’indagato, su cui, come si Ł ampiamente detto, non può farsi alcun serio affidamento, considerato che l’indagato ha commesso i reati per cui si procede quando si trovava sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. e poco dopo, quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora ne ha commessi altri della stessa specie di quelli per cui si procede».
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Conseguendo, alla presente decisione, il ripristino di una misura cautelare, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di un estratto del provvedimento al pubblico ministero, per la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME