Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10559 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10559 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza del 04/07/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla A.G. procedente;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/07/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 09/10/2023 con la quale il Tribunale di Frosinone, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 5 c.p.
Secondo le conformi sentenze di merito il COGNOME, pubblicizzando sui social network la vendita di una lavatrice, assicurandone poi telefonicamente la disponibilità alla pronta spedizione, avrebbe indotto l’acquirente NOME COGNOME a
versargli su una poste pay a lui intestata la somma di 400 euro a titolo di prezzo, non consegnando il bene e rendendosi irreperibile.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con un unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge processuale. Il difensore evidenzia: che l’atto di appello era stato proposto il 22/11/2023 dall’allora difensore d’ufficio dell’imputato AVV_NOTAIO (munito di procura speciale ad impugnare); che (come risultava dalla documentazione allegata al ricorso) l’imputato il 10/05/2024 aveva nominato, quale difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, nomina comunicata alla Corte di appello il 13/05/2024; che, nonostante ciò, il decreto di citazione in appello era stato notificato al solo difensore d’ufficio oramai cessato dall’incarico e non anche al difensore di fiducia; che l’appello era stato trattato e deciso con rito cartolare senza la presenza delle parti; che l’omessa notificazione del decreto di citazione al nuovo difensore di fiducia dell’imputato aveva determinato la nullità dell’udienza di trattazione del gravame e conseguentemente RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello impugnata.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Con l’unico motivo articolato si eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in quanto l’avviso dell’udienza fissata per il 04/07/2025 per la trattazione dell’appello proposto dal difensore d’ufficio AVV_NOTAIO è stato notificato unicamente a quest’ultimo e non anche al difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), nominato dall’imputato dopo la proposizione del gravame.
1.1. Giova premettere che il decreto di citazione in appello risulta essere stato ritualmente notificato all’imputato presso il domicilio dichiarato (a mani RAGIONE_SOCIALE madre) e al difensore d’ufficio (AVV_NOTAIO). L’appello è stato trattato con rito camerale, senza la presenza delle parti.
La nomina del nuovo difensore di fiducia -in sostituzione del precedente
difensore di ufficio -, che la difesa del ricorrente afferma essere stata comunicata ai Giudici del gravame, non risulta tra gli atti trasmessi a questa Corte dal giudice a quo ai sensi degli artt. 590 cod. proc. pen. e 165bis disp. att. cod. proc. pen. -atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) -.
Il ricorrente ha tuttavia allegato al ricorso copia di un atto con il quale l’imputato ha nominato quale suo difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO. La nomina -peraltro priva RAGIONE_SOCIALE autenticazione del difensore -è datata 10/05/2024 e risulta essere stata inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
1.2. Ciò detto, occorre rilevare che, la normativa transitoria sul deposito degli atti nel processo penale all’epoca vigente, certamente consentiva di depositare la nomina del difensore anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Tuttavia, occorre rilevare che tale disposizione stabilisce al comma 1 che per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati (salvo alcuni specificatamente indicati) è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato ‘presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia’. Ciò premesso, nel caso in esame, l’indirizzo EMAIL (al quale la nomina risulta essere stata inviata), pur rientrando tra quelli che il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE per i sistemi informativi automatizzati del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia (DGSIA) ha assegnato all’ufficio giudiziario RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma, non corrisponde a quello assegnato alla quarta sezione RAGIONE_SOCIALE Corte, alla quale era stata assegnata la trattazione dell’appello proposto nell’interesse del COGNOME (EMAIL .).
Ciò detto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’invio dell’atto non all’indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio (e sempre che si tratti di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE DGSIA), non comporta l’inammissibilità prevista dall’art. 87bis, comma 7, del D. Lgs n. 150 del 2022 (Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, Cutrignelli, Rv. 286056), tuttavia è altrettanto vero che in tale evenienza il rischio RAGIONE_SOCIALE mancata tempestiva trasmissione dell’atto alla cancelleria del giudice competente incombe
unicamente sulla parte (cfr in motivazione Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084 -01; nello stesso senso Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 280167 -01). Si è infatti rilevato che la possibilità di scrutinare, caso per caso, l’effettività dell’inoltro dell’atto presso indirizzi di posta non attribuiti alla singola articolazione interna dell’ufficio implicherebbe l’affidamento RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE progressione processuale ad imprevedibili – in quanto non imposti dal legislatore – controlli RAGIONE_SOCIALE cancelleria del giudice designato su caselle di posta non abilitate al ricevimento dell’atto (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294). Dalle considerazioni che precedono consegue che, se nullità conseguente all’omessa notificazione del decreto di citazione in appello al difensore vi è stata, questa è imputabile anche al fatto che la nomina del nuovo difensore cui effettuarla è stata inviata dallo difensore ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello assegnato alla cancelleria del giudice competente a decidere; cancelleria alla quale, evidentemente, tale nomina non è stata mai trasmessa dall’ufficio cui era assegnato l’indirizzo PEC cui l’atto era stato erroneamente indirizzato (come si desume anche dal fatto che la nomina dell’AVV_NOTAIO non figura, come detto, tra gli atti del fascicolo che il giudice a quo ha trasmesso a questa Corte). Si deve dunque fare applicazione dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. secondo il quale ‘le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa’, come appunto avvenuto, per quanto detto, nel caso in esame.
1.3. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che la nomina del difensore di fiducia inviata alla Corte di appello – che il ricorrente ha allegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza dello stesso – non appare neppure conforme ai requisiti prescritti dalla normativa transitoria sopra richiamata. Ed invero il comma 3 dell’art. 87bis del D. Lgs n. 150 del 2022 stabilisce che ‘Quando il deposito di cui al comma 1 vale a dire il deposito a mezzo EMAIL -ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale’. Risulta quindi evidente, alla luce del dettato normativo sopra riportato, che quando il deposito effettuato a mezzo EMAIL riguarda un atto che ‘ha ad oggetto un’impugnazione’, vale a dire che concerne un procedimento di impugnazione (ivi inclusa quindi la nomina del difensore), lo stesso e gli eventuali allegati devono recare la sottoscrizione digitale del difensore che effettua l’invio; e ciò per l’ovvia esigenza di assicurare il rispetto dei principi di
certezza del compimento dell’atto e di certezza RAGIONE_SOCIALE provenienza dello stesso che sono alla base di tutto il processo penale telematico (vedi gli artt. 111, comma 2bis cod. proc. pen., l’art. 87, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2022). Nel caso in esame, dal documento allegato al ricorso non è dato evincere che la nomina in esame recava la sottoscrizione del digitale del difensore che l’ha inviata. La nomina risulta quindi irritualmente effettuata.
Per le ragioni sin qui esposte la nullità eccepita dal ricorrente non sussiste e/o non è comunque deducibile dall’interessato.
Va dunque dichiarata l’ inammissibilità dell’impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così è deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME