Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Cesena il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della Corte d’appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricor lette le conclusioni formulate il 04 marzo 2024 ciall’AVV_NOTAIO, difens dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avve l’ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice dell’udien preliminare di Forlì, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la responsabilità del COGNOME COGNOME ordine al delitto di bancarotta fraudolenta.
La difesa articola quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territorial dichiarato inammissibile l’appello in ragione dell’omesso deposito, in uno con l’a d’impugnazione, del mandato a impugnare con l’indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, senza considerare diversamente, si era proceduto ritualmente all’invio a mezzo p.e.c., assieme all’atto di appel sia del mandato a impugnare, sia della dichiarazione di domicilio.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. p pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta la violazione, da parte giudice dell’udienza preliminare, del divieto del bis in idem. Invero, con la decisione assunta, il COGNOME veniva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta in merito agli stess per i quali aveva riportato una condanna per il delitto di autoriciclaggio, così riqual l’originaria contestazione della fattispecie di truffa.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per errata applicazione di legge penale in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen. e vi motivazione, lamenta che il giudice dell’udienza preliminare, condannando il COGNOME per delitto di bancarotta non aveva considerato che con la decisione assunta aveva operato un’ingiustificata duplicazione della precedente condanna per il delitto di autoriciclaggio.
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per errata applicazione di legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio e p vizio di motivazione, lamenta che il giudice dell’udienza preliminare aveva concess all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’ar legge fall., senza tenere conto né del comportamento processuale «sostanzialmente confessorio» assunto dallo stesso, né della precedente condanna per il delitto di autoriciclagg pronunciata in merito agli stessi fatti, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurr bilanciamento in termini di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il primo motivo di ricorso che involge l’ordinanza con la quale la corte terit ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza giudice dell’udienza preliminare.
Dagli atti del fascicolo processuale, consultabili in questa sede in ragione della nat processuale della censura formulata, risulta che, effettivamente, la difesa, in data 3 lu 2023, aveva proceduto all’invio a mezzo p.e.c. non solo dell’atto di appello, ma anche de mandato a impugnare nel quale era inserita la dichiarazione di domicilio del COGNOME.
Verosimilmente, come asserito dalla difesa, l’errore in cui è caduta la corte d’appello nas dalla circostanza che presso la cancelleria del giudice dell’udienza preliminare erano sta depositate, in formato cartaceo, alcune copie “di cortesia” dell’atto di appello, prive s mandato a impugnare, sia della dichiarazione di domicilio del COGNOME, là dove tali atti stati tutti regolarmente inoltrati con le modalità previste all’art. 111-bis cod. proc. pen.
Dalle considerazioni che precedono, consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della competente corte d’appello, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezio della Corte d’appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 05/03/2024.