Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Marocco il 2/10/1989
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania del 12/6/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 12.6.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha provveduto su una opposizione presentata nell’interesse di COGNOME avverso un decreto di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ex art. 15 L. n. 189 del 2002.
L’ordinanza premette che il Magistrato di sorveglianza di Catania ha emesso il decreto di espulsione in data 9.5.2024 e che il provvedimento è stato notificato
in carcere il 13.5.2024 al detenuto, il quale ha proposto personalmente opposizione il 15.5.2024 ma senza indicare i motivi. Solo in data 24.5.2024 i motivi di impugnazione sono pervenuti nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Catania.
In particolare, viene dato atto che la difesa aveva trasmesso il 23.5.2024 in orario serale la pec contenente i motivi di impugnazione, ma ad un indirizzo dell’Ufficio di Sorveglianza di Catania, non competente a decidere l’opposizione. I motivi di impugnazione sono poi pervenuti alla cancelleria dell’ufficio competente solo il 24.5.2024 e, quindi, dopo la scadenza dei termini di dieci giorni previsti a pena di decadenza dall’art. 16 del T.U. sull’immigrazione.
Di conseguenza, l’ordinanza dichiara inammissibile l’opposizione, in quanto assoggettata, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, alle regole vigenti in materia di impugnazione, per cui i motivi a sostegno possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro i termini e con l’osservanza dei modi e delle forme previsti per la presentazione dell’impugnazione. Peraltro, se l’impugnazione è presentata presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, il ricorrente si assume il rischio che la stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della valutazione della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, 178, comma 1, lett. c), 179, 566, 678, 123 cod. proc. pen., 6 CEDU.
Il ricorso lamenta che il decreto di espulsione non sia stato notificato al difensore di fiducia del ricorrente, nonostante che dal provvedimento n. 62/2022 Siep della Procura della Repubblica ne risultasse la nomina, come pure nel procedimento tenutosi dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Palermo, avente ad oggetto l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Tuttavia, in occasione del decreto di espulsione è stato nominato ad COGNOME un difensore di ufficio del foro di Bolzano, che, in sede di notifica del decreto in data 13/5/2024, il detenuto revocava, indicando il proprio difensore di fiducia: entrambi i difensori avevano ricevuto la dichiarazione del detenuto, trasmessa ex art. 123 cod. proc. pen. anche all’Ufficio di Sorveglianza di Catania, che tuttavia non provvedeva a notificare il decreto né al difensore di fiducia, né al difensore d’ufficio.
Di conseguenza, è stato violato innanzitutto l’art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo cui il Magistrato di sorveglianza è tenuto a notificare il decreto
di espulsione sia all’interessato sia al suo difensore di fiducia, il quale ultimo può proporre opposizione. L’omessa notifica del decreto al difensore di fiducia ha integrato una nullità di ordirle generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Si è verificata anche una violazione dell’art. 123 cod. proc. pen., il quale prevede che le impugnazioni o dichiarazioni proposte dall’imputato detenuto con atto ricevuto dal direttore devono essere immediatamente comunicate anche al difensore nominato. Invece, nel caso di specie il difensore non era a conoscenza dell’opposizione proposta dal detenuto, tanto è vero che ha poi depositato la propria opposizione nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.
La decisione del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto intempestiva l’opposizione contrasta, inoltre, con il disposto di cui agli artt. 111-bis e 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., in forza dei quali quale il termine di scadenza è rispettato se l’accettazione dell’atto da parte del sistema informatico avviene entro le 24:00 dell’ultimo giorno utile. Peraltro, l’art. 87-bis del D.Lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che è consentito il deposito con valore legale degli atti di impugnazione a mezzo pec, che deve ritenersi tempestivo se eseguito entro le 24:00 del giorno di scadenza.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998.
L’espulsione ‘dello straniero condannato e detenuto è qualificabile come una misura di natura sostanzialmente amministrativa, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario. Nel caso di specie, il fine pena, come si evince dal provvedimento impugnato stesso, era indicato al 13.6.2024. A fronte di ciò, il decreto di espulsione è stato notificato il 13.5.2024, l’udienza si è svolta il 12.6.2024 e l’ordinanza è stata resa il 13.6.2024, giorno in cui il condannato ha terminato di espiare la pena. Di conseguenza, era venuto meno il presupposto per disporne l’espulsione, in quanto l’esaurimento del rapporto esecutivo preclude l’adozione del provvedimento espulsivo.
2.3. Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, D.Lgs. n. 286 del 1998, 143 cod. proc. pen.
Il decreto di espulsione è stato notificato in lingua italiana al detenuto straniero, in violazione sia dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286 nel 1998, secondo cui il provvedimento deve essere tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario, sia dell’art. 143 cod. proc. pen., il quale prevede il diritto all’interprete e all traduzione degli atti.
Per effetto dell’omissione, sono state lese le facoltà difensive del detenuto, il quale non a caso ha proposto opposizione senza indicare alcun motivo di opposizione. Deve trovare applicazione, pertanto, il principio dettato in materia di sentenze, ma di portata certamente più generale, secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotta determina uno slittamento dei termini per impugnare, i quali decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione viene messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile.
Con requisitoria scritta trasmessa il 29.9.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso, in quanto il decreto di espulsione non è stato notificato al difensore, per il quale dunque non erano decorsi i termini, sicché l’opposizione proposta può essere considerata tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto l’opposizione proposta dal condannato avverso il decreto di espulsione del Magistrato di sorveglianza Catania non poteva essere considerata intempestiva.
A tal proposito, non può dubitarsi che l’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione sia assoggettata alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni (Sez. 1, n. 40696 del 14/9/2023, Rv. 285131 – 01, in motivazione; Sez. 1, n. 41753 del 16/9/2013, Rv. 256982 – 01).
Questo indirizzo interpretativo trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 9235 del 19/12/2003, dep. 2004, Rv. 227113 – 01), secondo cui “l’art. 16, comma 6, del D.Lvo n. 286/1998 (…) nel prevedere che avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza, l’interessato possa proporre opposizione, entro dieci giorni, al tribunale di sorveglianza, non stabilisce né lascia in alcun modo intendere che detta opposizione non sia soggetta alle regole generali in materia di impugnazioni”.
E’ vero che la disposizione in questione è stata poi modificata dal D.L. n. 146 del 2013, ma non anche nella parte richiamata dalla sentenza sopra menzionata, che pertanto mantiene la sua validità circa il fatto che comunque non sia prevista nell’art. 16 D.Lgs. n. 286 del 1998 una deroga alle regole generali vigenti in materia di impugnazione.
Questo vuol dire che deve trovare applicazione l’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede che, salvo – appunto – che la legge disponga altrimenti,
l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza di Catania non dubita che il deposito dell’atto di impugnazione sia avvenuto nel rispetto delle modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen., ma contesta piuttosto che il deposito dovesse essere eseguito nella cancelleria del giudice “ad quem”.
Il rilievo non è corretto, in quanto la regola generale è che l’atto di impugnazione sia presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice “a quo”.
Si tratta di ciò che ha fatto l’odierno ricorrente, con la conseguenza che l’opposizione contenente i motivi, trasmessa telematicamente nella cancelleria dell’Ufficio di Sorveglianza di Catania il 23/5/2024 avverso il decreto di espulsione notificato il 13/5/2024, rispettava il termine di dieci giorni previsto dall’art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 (si veda, in proposito, anche Sez. 1, n. 15116 del 26/2/2021, Rv. 280988 – 01).
Questo preliminare rilievo assorbe le altre censure del ricorrente, pure volte a censurare la declaratoria di intempetività della opposizione, sia pure sotto profili diversi.
Per quanto fin qui osservato, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 25.10.2024