Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33283 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Belvedere Marittimo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 1/12/2023 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione; lette per il ricorrente le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata; in subordine di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte D’Appello di Catanzaro; in subordine di dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza che la Suprema Corte emetterà; in via gradata, di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 dicembre 2023 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 9 maggio 2022 del Tribunale di Paola, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006 (per avere, quale titolare della autofficina omonima, depositato in modo incontrollato in un’area non pavimentata della superficie di circa 255 mq adiacente alla officina, rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da oli per mo ingranaggi e lubrificanti, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, assorbenti, filtri dell’olio, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, metalli ferr non ferrosi, plastica, vetro, componenti pericolosi, catalizzatori esauriti e 24 batterie al piombo da cui fuoriusciva verso il terreno un liquido inquinante; accertato in RAGIONE_SOCIALE, il 14 novembre 2018). All’imputato è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla bonifica dell’area e al pagamento della somma di 100,00 euro in favore del RAGIONE_SOCIALE.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a unico articolato motivo, mediante il quale, dopo aver censurato la qualificazione come rifiuti abbandonati di quanto rinvenuto nell’area adiacente alla autofficina del ricorrente, trattandosi di residui della attività del ricorrente medesimo, correttamente raggruppati in vista dello smaltimento (dunque riconducibili a un deposito temporaneo), e di attrezzature e parti riutilizzabili, come pezzi di ricambio usualmente impiegati nella attività di officina meccanica, ha lamentato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove allegate dalla difesa e la mancata considerazione della insussistenza di danni ambientali e della non abitualità della condotta (ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.).
Ha ribadito quanto già esposto nelle fasi di merito del giudizio circa la erroneità della qualificazione come rifiuti pericolosi di quantb depositato nell’area adiacente l’officina e anche l’insussistenza di contaminazioni del terreno (come accertato dalle analisi eseguite su richiesta del ricorrente), sottolineando la mancanza nel ricorrente della volontà di disfarsi di quanto depositato nei pressi della sua officina e, quindi, la qualificabilità di tali beni come rifiuti.
Ha censurato anche l’esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non essendovi stata elevata esposizione a pericolo ambientale, in quanto l’area nella quale erano
stati depositati i beni considerati rifiuti era completamente recintata e si trova a di fuori dell’area abitata di RAGIONE_SOCIALE e lontano dalle falde acquifere.
Il AVV_NOTAIO Generale ha sollecitato l’annullamento senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione, non emergendo cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a motivi generici e non consentiti nel giudizio di legittimità.
L’unico motivo di ricorso, in entrambi i profili in cui è strutturato (e cioè ordine alla contestazione della qualità di rifiuti degli oggetti depositati nell’ar adiacente l’officina del ricorrente e circa l’applicabilità della causa di esclusion della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c pen.), è, infatti, volto, in assenza del prescritto confronto critico con tutti elementi di prova considerati dai giudici di merito e con tutte le argomentazioni dagli stessi addotte a sostegno della affermazione di responsabilità e del rigetto dei motivi d’appello (sostanzialmente replicati con il ricorso per cassazione senza significativi elementi di novità), a conseguire una rivisitazione delle risultanz istruttorie, sia quanto alla qualificabilità come rifiuti di detti beni, sia quanto considerazione della gravità e occasionalità della condotta.
Si tratta, come anticipato, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale, per consolidata e univoca giurisprudenza, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato, come nel caso in esame, sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini
v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
L’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce, poi, una quaestio facti, come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, COGNOME, Rv. 276009 – 02; Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445 – 01; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, COGNOME, Rv. 221575 – 01).
Ora, nel caso in esame la Corte d’appello, in accordo con il primo giudice, ha ribadito la qualificazione come rifiuti di quanto depositato disordinatamente e direttamente sul suolo nell’area adiacente l’officina del ricorrente, sottolineandone le caratteristiche (una carcassa di autocarro TARGA_VEICOLO contenente materiale ferroso, parti di gomme e di veicoli, circa 240 pneumatici, 3 autoveicoli, blocchi di motori, pezzi di autovetture e altro materiale) e le modalità di custodia, alla rinfusa e direttamente sul suolo, tanto da essere circondati e parzialmente ricoperti da vegetazione; la Corte d’appello, inoltre, ha escluso l’idoneità alla circolazione delle tre vetture presenti nell’area, evidenziando come le stesse fossero piene di materiale inerte, prive di targa e non nelle condizioni di marciare (essendo prive di alcune componenti fondamentali).
Si tratta di motivazione certamente idonea a giustificare la conferma della qualificazione come rifiuti di quanto depositato nella suddetta area adiacente l’officina del ricorrente, che questi ha censurato in modo generico, senza considerare tutti gli argomenti addotti per giustificare detta valutazione, e sul piano della lettura degli elementi di prova, contestando quella, concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, esclusivamente sul piano dell’apprezzamento e della valutazione delle prove, di cui ha proposto una lettura alternativa, non consentita, come ricordato nel giudizio di legittimità.
Quanto sottolineato dal ricorrente, a proposito della assenza di contaminazioni del suolo, oltre a riguardare accertamenti di fatto non valutabili nel merito dalla Corte di cassazione, non incide, comunque, sulla configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che non richiede per suo perfezionamento la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque, che determinerebbero, invece, la configurabilità anche di altri reati.
Tale aspetto, può, semmai, assumere rilevanza, nella valutazione delle conseguenze della condotta e della sua gravità.
Questa, però, è stata giudicata grave dai giudici di merito, che hanno disatteso la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per la
particolare tenuità del fatto sottolineando il rilevantissimo quantitativo di rifiuti loro tipologia e le condizioni di abbandono nelle quali furono rinvenuti, indicative di una condotta grave e protratta nel tempo, tale da determinare una situazione di pericolo per la salubrità dell’ambiente, che aveva determinato il primo giudice a subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica (che non risulta neppure essere stata eseguita).
Si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi di gravità della condotta e di non occasionalità della stessa, ma anzi dimostrativi della sua abitualità, che il ricorrente ha censurato, anche a questo proposito, esclusivamente sul piano della valutazione della condotta, della sua gravità e delle sue conseguenze, allegando la rilevanza della mancata commissione di altri reati (ossia dell’inquinamento delle acque e del suolo), che certamente, di per sé, non determina la particolare tenuità del fatto alla luce di quanto illustrato dai giudici di merito per escluderla.
Ne consegue l’inammissibilità dei rilievi sollevati in ordine alla esclusione della applicabilità di detta causa di non punibilità.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità, del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado (posto che devono essere considerati anche 64 giorni di sospensione Covid per il rinvio d’udienza dal 17/3/2020 al 19/1/2021, e che quindi la scadenza del termine di prescrizione risulta differita al 17/1/2024, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME NOME, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, COGNOME, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 9/7/2024