Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 04/08/1985
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 256-bis, commi 1 e
2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di due anni di reclusione, previa esclusione della conte recidiva, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motiva
con riguardo alla affermazione di responsabilità, evidenziando l’omesso accertamento in ordin alla natura pericolosa dei rifiuti e allo stato di abbandono o deposito incontrollato degli s
Considerato che l’unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riprodut
deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigur
rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me
posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritie fondata l’affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando che
l’imputato è stato colto nell’atto di appiccare fuoco ai rifiuti, ed ha ammesso di aver rea tale condotta; b) la tipologia dei rifiuti ai quali è stato dato fuoco consiste in rifiuti fe
da parti di motore di elettrodomestici e cavi elettrici provenienti dallo smontaggio di elettrodomestici, come lavabiancheria, nonché da sterpaglie e ulteriori rifiuti raccolti all di un casolare; c) detti rifiuti erano oggetto di deposito incontrollato, in quanto ammassati terreno incolto alla rinfusa, sebbene tra loro eterogenei;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.