Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11649 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11649 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;
rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni caso manifestamente infondati. Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale del sottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e, comunque, la censura del ricorrente – con cui si denuncia l’apparenza della motivazione – Ł del tutto eccentrica rispetto al reato per cui Ł condanna, ossia quello d’inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);
rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocato riconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale della pena;
ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745);
ritenuto che a non miglior sorte Ł destinato il quarto motivo che si appunta, per vero richiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto.;
richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell’entità della relativa somma (nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all’adozione della misura di
prevenzione, tenendo, altresì, conto dell’allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, in considerazione dell’interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;
ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio, laddove ha ritenuto che l’importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosse elemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini che questa Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicato congruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell’interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, non mancando di valorizzare (p. 3) anche la condotta del condannato che non si Ł neppure adoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovvero offrendo garanzie sostitutive);
ritenuto che del pari inammissibile Ł il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in punto di dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poichØ il Giudice di secondo grado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nella quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł parimenti insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente