Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6188 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6188 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2025 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catania impugna l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale quel Tribunale ha accolto l’appello propostogli, a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., da NOME COGNOME, annullando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva a costui applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione
ì
dall’esercizio del pubblico ufficio di sottufficiale della Guardia di finanza, relazione al delitto di depistaggio (art. 375, secondo comma, cod. pen.).
1.1. A COGNOME si addebita di aver artificiosamente fatto rinvenire, all’interno del magazzino reperti della tenenza della Guardia di Finanza di Lentini, in provincia di Siracusa, una somma in contanti precedentemente trafugata da un reperto ivi custodito, fatto per il quale era in corso a suo carico un’indagine per peculato militare.
1.2. Il Tribunale ha escluso un quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato, rilevando che: in occasione del rinvenimento del reperto manomesso e della presa d’atto dell’ammanco, il 12 aprile 2024, il locale non è stato sottoposto a perquisizione; la somma è stata rinvenuta il 19 novembre successivo e nulla consente di escludere che sia stata ivi collocata dopo il 25 ottobre precedente, data in cui NOME aveva saputo di essere indagato per peculato, avendo ricevuto dalla Procura militare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini; i rinvenimento è avvenuto da parte del militare addetto alla custodia dell’ufficio reperti, l’appuntato COGNOME, che vi ha provveduto con modalità sospette (da solo, in orario serale, quando in caserma non c’era più nessuno) e ne ha informato il comandante soltanto l’indomani, invece preoccupandosi nell’immediatezza di avvertire soltanto il suo vice, invitandolo a raggiungerlo sùbito in ufficio; ne magazzino reperti potevano entrare tutti i militari in servizio in quell’uffic essendo a tutti noto che una chiave della porta d’accesso fosse riposta in un cassetto liberamente accessibile della scrivania del comandante; COGNOME, dopo aver saputo di essere indagato, non ha mai contattato appositamente il collega COGNOME per invitarlo ad effettuare una ricerca più accurata, essendosi limitato ad una sollecitazione in tal senso nel corso di un loro incontro avvenuto nel proprio ufficio per altre questioni lavorative. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sostiene il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale sia incorso in un duplice travisamento, che comprometterebbe la tenuta logica della relativa motivazione.
Anzitutto, stando alle sommarie informazioni rese da COGNOME, le occasioni in cui NOME lo avrebbe sollecitato ad una ricerca più approfondita sarebbero state due e non una, e ciò sarebbe avvenuto non nel corso di un contatto cercato da COGNOME per questioni di lavoro, bensì durante banali chiacchierate, dovendo da ciò desumersi che NOME avesse volutamente innescato l’attività di ricerca che aveva poi condotto al rinvenimento delle somme.
In secondo luogo, non è vero che, ad aprile 2024, in occasione del rilevamento dell’ammanco, non fosse stata effettuata una perquisizione dei locali, essendo
stata compiuta un’attività di approfondita ricerca, sostanzialmente identica a quella di perquisizione, come riferito dal comandante del Corpo, ten. COGNOME.
Dunque – osserva il Pubblico ministero – COGNOME, sapendo di essere indagato per la scomparsa di quelle somme, era l’unico interessato al rinvenimento delle stesse; egli ha sollecitato in più occasioni il collega custode dell’ufficio a compiere ricerche ulteriori, che si concludevano con il ritrovamento delle banconote, situate in un punto ben visibile; queste ultime erano sicuramente diverse da quelle oggetto dell’originario sequestro e poi in parte trafugate, in quanto – come accertato dalla Banca d’Italia – stampate in epoca successiva a quell’operazione di polizia; egli, nel corso dell’interrogatorio da lui reso all’autorità giudiziaria mili nel procedimento per il peculato militare, ha valorizzato a propria difesa tale rinvenimento. Di qui, in conclusione, l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’annullamento con rinvio.
Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa dell’indagato, ponendo l’attenzione sui dati di fatto valorizzati dall’ordinanza impugnata e sostenendo, sulla base di essi, l’inesistenza di un quadro di gravità indiziaria, nonché rappresentando l’assenza di esigenze cautelari, poiché COGNOME, nel frattempo, è stato trasferito presso un altro ufficio e senza incarichi di comando.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. Esso affronta esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, trascurando completamente, invece, il tema dell’esistenza o meno delle esigenze cautelari, pur prospettato dall’indagato nel suo appello e non esaminato, avendo il Tribunale ritenuto assorbito il relativo motivo, ma che comunque è essenziale per l’applicazione della misura cautelare.
In proposito, questa Corte è ferma nel ritenere che il Pubblico ministero, qualora impugni l’ordinanza che, in sede di appello ex art. 310, cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve comunque indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a meno che – ma non è questo il caso – la misura riguardi reati per i quali operi la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen: in materia cautelare, infatti, l’interesse del Pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, sicché esso deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno (tra altre: Sez. 6, n.
43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME, Rv. 282355).
5.2. A tanto si aggiunga che, comunque, non è ravvisabile il denunciato travisamento, non foss’altro che sulle modalità dei contatti e delle sollecitazioni ad una più approfondita ricerca rivolte da NOME a COGNOME, non essendo di segno perspicuamente divergente le dichiarazioni di quest’ultimo – come riportate dal Pubblico ministero in ricorso – rispetto all’interpretazione offertane dal Tribunale (ovvero che NOME non avesse appositamente contattato il collega).
In proposito, è sufficiente rammentare che, perché si possa parlare di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell’elemento di prova e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato dimostrativo di tale elemento (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702). Tale vizio, infatti, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), gravando sul ricorrente l’onere di indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
Nel caso in esame, in assenza di una specifica imposizione di COGNOME a COGNOME e considerando che le informazioni sulle modalità dei loro colloqui provengono solo da quest’ultimo, sicuramente interessato a stornare da sé eventuali sospetti, una simile portata dirompente sulla trama argonnentativa dell’ordinanza impugnata deve sicuramente escludersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.