Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Salerno il 25/A/1967
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avvocato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, con la quale è stata applicata nei suoi confronti la misura della sospensione dal pubblico ufficio di Ufficiale dell’Arma dei carabinieri, per la durata di mesi otto, per i reati di fa ideologico (capi n. 2 e capo n. 4) e depistaggio (capi n. 3 e n. 5).
In particolare, il ricorrente è accusato di avere, in qualità di comandante del NOR dei Carabinieri di Torre Annunziata, in concorso con gli autori materiali, suoi sottoposti, redatto una annotazione di servizio e un verbale di spontanee dichiarazioni di NOME COGNOME falsi per omissione, omettendo di riferire il coinvolgimento nel reato di simulazione di reato da questi commesso del carabiniere NOME COGNOME (capo n. 2), di avere, poi, redatto una relazione di servizio destinata all’autorità giudiziaria ideologicamente falsa (capo n. 4), e, infine, d avere, con tali condotte impedito, ostacolato, sviato le indagini (capi n. 3 e n. 5).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOMEdenunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione all’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., per mancanza della gravità indiziarla. Il difetto di motivazione viene declinato in relazione: a) alla valutazion delle intercettazioni, in quanto la conversazione della madre di NOME, secondo cui il ricorrente era consapevole del coinvolgimento del carabiniere nel reato e avrebbe ventilato la volontà di insabbiare tutto, se ci fossero state diverse condizioni, non può che essere ritenuta uno sfogo, privo di valore indiziante, in quanto contrastante con le dichiarazioni dello stesso COGNOME. Diversamente argomentando non si comprenderebbe, poi, perché, pur non essendosi verificate le condizioni auspicate, il Comandante avrebbe lo stesso “insabbiato” le indagini; b) alla valutazione delle dichiarazioni dei concorrenti, che solo dopo la conoscenza della pendenza di un procedimento penale nei loro confronti hanno accusato il loro Comandante, mutando versione, al fine, secondo la prospettazione difensiva, di scriminare la loro condotta; c) alla valutazione delle dichiarazioni rese dal maggiore COGNOME in quanto l’immediato coinvolgimento del superiore gerarchico da parte del ricorrente è incompatibile con la successiva commissione dei reati di cui è accusato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge perché l’ordinanza impugnata non considera che il regolamento dell’Arma dei Carabinieri pone in capo ai Comandanti intermedi, ossia, nel caso di specie, al Comandante di compagnia, Maggiore COGNOME l’obbligo di esperire verifiche e redigere rapporto per il Comando di gruppo nel caso di segnalazioni relative a militari, mentre ai Comandanti di unità inferiori, quale è il ricorrente, compete unicamente l’obbligo di segnalazione informale. Il ricorrente ha ottemperato a tali disposizioni, contattando il superiore, per cui la sua successiva condotta non può integrare i reati contestati per difetto sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di norme processuali per mancata valutazione della produzione documentale depositata dalla difesa e, in particolare, della disciplina normativa dell’Arma dei carabinieri in materia di segnalazioni sopra richiamata, che avrebbe imposto al Maggiore COGNOME di esperire verifiche e redigere un rapporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In primo motivo è infondato.
E’ opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata contiene una compiuta ricostruzione del solido quadro indiziario, che non viene scalfito dalle censure difensive, con cui si propone una inammissibile lettura alternativa degli elementi di prova, singolarmente considerati.
Le risultanze delle intercettazioni telefoniche sono univocamente indicative della consapevolezza del ricorrente del coinvolgimento nella simulazione di reato del carabiniere COGNOME e della sua volontà di risolvere il problema all’interno dell’Arma, senza notiziare l’autorità giudiziaria («signora, se c’era quello pelato e quello con i capelli bianchi finiva tutto qua lo giuro … a quello (Giro) lo mettev con la testa nel muro e finiva qua))), e sono confermate da altri, univoci elementi di prova, quali:
– le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna non opposto per simulazione di reato, che ha riferito di aver immediatamente reso edotto il
&mandante del coinvolgimento nel reato del carabiniere COGNOME e di aver, poi, reso spontanee dichiarazioni in cui tale coinvolgimento veniva omesso, senza che i carabinieri obiettassero alcunché;
le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai carabinieri intervenuti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOMEche hanno riferito che le omissioni nell’annotazione di p.g. e nel verbale di spontanee dichiarazioni erano dovute a indicazioni che aveva dato in tal senso il ricorrente, in ragione del fatto che il carabiniere COGNOME era gravato già da altre indagini e aveva problemi preg ressi).
La ricostruzione dei fatti basata su tali elementi di prova è logica e immune da vizi e sfugge al sindacato di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di identici motivi proposti innanzi al Tribunale per il riesame e motivatamente respinti.
Il Tribunale per il riesame ha, in particolare, rilevato che l’eventuale omissione del Maggiore COGNOME e il suo eventuale concorso nei falsi commessi non escludono la responsabilità del ricorrente che, in concorso o meno con il superiore, ha dato indicazioni illecite ai suoi sottoposti e ha redatto una falsa annotazione di servizio indirizzata all’autorità giudiziaria. Con tale motivazione la difesa non si è confrontata, limitandosi alla riproposizione del motivo già respinto.
Al rigetto del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2024.