Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 maggio 2015 il Tribunale di Napoli ex articolazione territoriale di Marano-Sezione stralcio ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, esclusa la contestata recidiva infraquinquennale, in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall’art. 1 d.l. 3 agosto 2007 – accertato in Giugliano il 17 settembre 2011 -.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il COGNOME ha, tuttavia, anche evidenziato come: essendo stata esclusa dal giudice di merito la contestata recidiva, la fattispecie ascrittagli sia stata n frattempo depenalizzata, in quanto trasformata in illecito amministrativo dalla norma dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; il reato si sia comunque prescritto, essendo decorso il termine massimo previsto per le contravvenzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva, in via preliminare ed assorbente rispetto al motivo di ricorso eccepito, come la contravvenzione prevista dall’art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Rispetto a tale pronuncia assume, infatti, natura recessiva l’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, avendo affermato il Supremo Collegio che la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01).
Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO, considerato che, ai sensi dell’art. 8 del citato d.lgs. n. 8 del 2016, anche nel caso
di violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore di tale disciplina si impone, in pendenza di procedimento, in ossequio al successivo art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 17 settembre 2011, e perciò non ancora prescritto alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il P sidente