Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26395 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26395 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOMECOGNOME nato a Napoli il 03/03/1986
avverso la sentenza emessa il 17/09/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/09/2024, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 02/05/2023, con la quale COGNOME NOME per aver illecitamente detenuto e posto in vendita un quantitativo di t.l.e. pari a dieci chilogrammi.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, sollecitando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto ascritto al ricorrente ormai depenalizzato.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni esposte
dalla difesa ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di contrabbando
doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità
inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in
quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs.
26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85
del predetto decreto» (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524 –
01).
Nel caso di specie, infatti, ricorrono i due presupposti che, a seguito del recente intervento di riforma, escludono la rilevanza penale della detenzione di t.l.e. accertata a carico del COGNOME: il quantitativo inferiore ai quindici chilogrammi, e l’insussistenza delle aggravanti speciali previste dall’art. 85 d.lgs. n. 141 del 2024. Risulta infatti ormai irrilevante, ai fini che qui rilevano, il che al ricorrente fosse stata contestata la recidiva specifica.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. D’altro lato, la persistente sanzionabilità in via amministrativa della condotta ascritta al COGNOME rende necessaria la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, all’Agenzia Dogane e Monopoli di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia Dogane e Monopoli di Napoli.
Così deciso il 0iugno 2025