Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/10/1995
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 settembre 2024, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del 5 luglio
2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis del d.P.R. n. 43
del 1973, in relazione alla detenzione di 10,280 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La Corte territoriale ha rideterminato in diminuzione il trattamento
sanzionatorio, su accordo delle parti.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve pronunciarsi d’ufficio l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto (ex multis, Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524).
La depenalizzazione di cui sopra si applica al caso di specie, in cui il quantitativo di tabacchi oggetto dell’imputazione è di poco più di 10 kg convenzionali e le circostanze aggravanti di cui al richiamato art. 85 non ricorrono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.