Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13000 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 02/04/1990
avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/06/2024, la Corte di appello di Pal’ermo, riqualificato il reato ai sensi dell’art. 296, comma 2, TULD, confermava la sE!r tenza emessa in data 28/11/2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di GLYPH !l’NOME e la condanna del predetto alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclu5,ii: ne ed euro 60.000 di multa.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento, articolai – do tre motivi: con il primo motivo deduce violazione della legge processuale e v zio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato; con il 5;e:ondo motivo deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazicine in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad 131bis cod.pen.; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivi izione in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 62-bis cod.)en.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare, va dato atto che, nelle more della trattazior e del presente ricorso, in data 4 ottobre è entrato in vigore il d.lgs 141/2024, il quale all’art. 84, rubricato “contrabbando di tabacchi lavorati” così dispone: 1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel ter itorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superi° -e a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del tesi° unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusicine da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggellto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e quabi a non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la s ii’ zione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni g convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superior a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a eurc: 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amminist-ativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
Risulta, quindi, depenalizzata con trasformazione in illecito amministrai ivo la condotta di chi “introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali, ove non ricorra una delle circc ,stanze aggravanti di cui all’art. 85 dello stesso decreto (Circostanze aggravanti de’ , Ielitto di contrabbando di tabacchi lavorati 1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 son commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al
reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diritti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore la delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; l: ) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c i fatt è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato Me ZZi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alteraz oni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ow ?ro a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, utore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di dispor ibìlit finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratifici ito l Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei provi: nti di reato, fatta a Strasburgo 1’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ii sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il del: Io d contrabbando).
Nella specie, i fatti contestati sono tutti relativi alla introdu;:in detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati inferiori a 15 chilogr ammi e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’alt 85 del d.lgs 141/2024; la condotta, pertanto, ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs 1412024 non ha rilievo penale, configurandosi, invece, un illecito amministrativo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 cod.pen. (“nessuno può essere punito i: er un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”) la sentenza impu gnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previstci dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dcg 3ne e dei Monopoli di Palermo.
Così deciso, 14/03/2025