Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI NOME COGNOME nato a NAPOLI il 20/02/1964
avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
131 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/12/2024 con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro 516 di multa per il reato di cui agli artt. 282, 291 bis 2, 296 del dpr 43 del 1973, per avere detenuto e messo in vendita nel territorio dello S italiano tabacco lavorato estero di contrabbando, pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata.
2.Con un unico motivo di ricorso, ricorrente deduce violazione di legge atteso che a segui dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 141 del 2024 la fattispecie contestata è abrogata sicché il fatto commesso dall’imputato non è più previsto dalla legge come reato Evidenzia che le condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricadono attualmen nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 141 de quale ha depenalizzato la condotta contestata, sottoponendo la sanzione amministrativa I contrabbando avente ad oggetto quante quantitativi dii tabacchi lavorati esteri fino a 15 chilogrammi. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare assolto l’imputato per il fatto non costituisce reato.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Si premette che l’articolo 291-bis d.P.R. 43/1973, vigente all’ della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di l diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legg marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, tuttavia, i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fi dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» (e comunque non inferiore a lire 1 milione). Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una s penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa.
Ai sensi dell’articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delit contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un alt delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre ch pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrab preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitt contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione commin nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le
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circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal cod penale». Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena dell reclusione.
Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha proceduto ad integrale rivisitazione della materia. L’articolo 84 del decreto legislativo, che ha so l’articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che : «chiunque introd vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quant di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».
Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo-soglia di TL dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall’altro, al di sotto di tale quantitativo, la p multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circos di cui all’articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclus
La recidiva, non inclusa nell’articolo 85, è invece disciplinata dall’articolo 89 e si a casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1 fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa, ove non ricorra circostanze aggravanti succitate.
Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrab non possa trovare applicazione ai casi, quale quello dell’articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti solo come «illecito ammnistrativo».
Pertanto, si è recentemente affermato che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferi chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo c illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art del predetto decreto (Sez.3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524).
Tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenu e di aver posto in vendita nel territorio dello Stato italiano un quantitativo di tabacco estero di contrabbando pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti confine, con recidiva specifica reiterata, e che il Tribunale di Napoli in data 17/12/2 relazione al suddetto fatto, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena di euro 516 di mult E’ quindi palese che il reato per cui vi è stata condanna è stato depenalizzato.
2. Si impone pertanto, in applicazione dell’articolo 2, secondo comma, cod. pen l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto d
legge come reato.
Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come rea e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Così deciso il 18 giugno 2025.