Depenalizzazione e ricalcolo della pena: i chiarimenti della Cassazione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta un tema tecnico di grande rilievo per il diritto penale: l’impatto della depenalizzazione sul calcolo della sanzione finale, specialmente quando il reato depenalizzato era parte di un cumulo giuridico in continuazione con altri delitti.
Il caso nasce da una condanna per il reato di evasione e per una violazione del Codice della Strada. Quest’ultima, a seguito di riforme legislative, è stata trasformata in illecito amministrativo. Il nodo del contendere riguardava le modalità con cui i giudici di merito avevano ricalcolato la pena residua per il solo reato di evasione, tenendo conto dello sconto previsto per la scelta del rito abbreviato.
Il calcolo matematico della sanzione
La difesa sosteneva che il computo della pena effettuato dalla Corte territoriale fosse errato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che la procedura seguita è stata ineccepibile. Quando un reato viene meno perché non più previsto dalla legge come tale, la sua quota di pena deve essere espunta immediatamente dal calcolo.
Nel caso di specie, la pena base per i due reati era stata fissata in 9 mesi (8 mesi per l’evasione e 1 mese per la violazione stradale). Con la scelta del rito abbreviato, tale somma era stata ridotta a 6 mesi. Una volta intervenuta la depenalizzazione, il mese relativo al reato stradale è stato eliminato dalla base di 8 mesi originari, portando il calcolo a 8 mesi di reclusione.
La corretta applicazione del rito abbreviato
Un punto fondamentale della decisione riguarda il momento in cui applicare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. La Cassazione ha confermato che lo sconto deve essere operato sulla pena base rimasta dopo l’eliminazione del reato depenalizzato.
Partendo quindi dagli 8 mesi residui per il solo delitto di evasione, la riduzione di un terzo conduce esattamente alla pena finale di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Questo metodo garantisce che il beneficio del rito speciale sia proporzionato alla gravità dei fatti che costituiscono ancora reato, evitando distorsioni nel calcolo matematico della sanzione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato poiché la censura mossa dal ricorrente non teneva conto della logica aritmetica del processo penale. La depenalizzazione agisce sulla struttura stessa del reato continuato, imponendo al giudice di ricostruire la pena come se il fatto depenalizzato non fosse mai stato considerato ai fini penali sin dall’inizio.
L’eliminazione dell’aumento di pena deve quindi precedere logicamente e cronologicamente l’applicazione delle diminuzioni per le circostanze o per i riti speciali. Qualsiasi altro metodo porterebbe a un risultato sanzionatorio non coerente con il principio di legalità e con la volontà del legislatore di rimuovere ogni rilevanza penale a determinati comportamenti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce la necessità di una precisione millimetrica nel computo delle pene. La depenalizzazione non è solo un atto legislativo di clemenza, ma un evento che impone una revisione strutturale della sentenza di condanna. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, confermando la definitività del calcolo operato dai giudici di merito.
Cosa accade se uno dei reati per cui si è stati condannati viene depenalizzato?
La quota di pena relativa al reato depenalizzato deve essere eliminata dal calcolo complessivo, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
In che ordine si applicano depenalizzazione e sconto per rito abbreviato?
Prima si elimina la pena relativa al reato depenalizzato dalla pena base e successivamente si applica la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato sulla parte residua.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1803 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1803 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 20 gennaio 2022, deci seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, limitato alla motivazio era stata irrogata la pena per il reato in continuazione, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, in data 12 marzo 2013, nei confronti di Recupero Gian relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., assolvendo lo stesso dal reato di comma 13, codice della strada perché depenalizzato e, di conseguenza, riducendo inflitta;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge il comp pena effettuato nella sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato, i contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il calcolo operato dalla Corte di App corretto: il primo giudice ha irrogato la pena complessiva di mesi 9 di reclusione, per il delitto di evasione e mesi 1 per il reato di cui al capo B), ridotti per la scelta del rito a me 6; a fronte dell’avvenuta depenalizzazione l’aumento di un mese deve essere elim calcolo iniziale e non dal risultato finale; ragione questa per la quale la riduzione la scelta dell’abbreviato operata sulla pena di mesi 8 di reclusione (inflitta p rimasto) conduce alla pena finale di mesi 5 giorni 10 di reclusione individuata territoriale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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