Denunzia-querela: quando è valida per la Cassazione?
La denunzia-querela rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto processuale penale, essendo l’atto che dà l’impulso iniziale al procedimento per molti reati. Ma quali sono gli elementi che ne garantiscono la validità, anche in assenza di formule sacramentali? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema, sottolineando come l’inequivocabile volontà della persona offesa di perseguire il colpevole sia il fattore determinante. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo grado e in appello per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato. L’imputata decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: l’improcedibilità di uno dei capi d’accusa. Secondo la difesa, l’atto di impulso che aveva dato inizio al procedimento non possedeva i requisiti formali di una querela valida, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dell’azione penale per quel reato specifico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno esaminato nel dettaglio l’atto contestato, evidenziando una serie di elementi che, nel loro insieme, deponevano per una chiara e inequivocabile volontà della persona offesa di ottenere la punizione del responsabile. La decisione conferma la condanna e addebita alla ricorrente le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Analisi della denunzia-querela e la volontà di punire
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli indici che manifestano la volontà di punire della vittima. La Cassazione ha identificato tre elementi chiave presenti nell’atto originario:
1. L’intestazione dell’atto: Il documento era esplicitamente intitolato “denunzia-querela”. Questa scelta terminologica, sebbene non decisiva da sola, è un primo forte indizio della duplice natura dell’atto: informare l’autorità e chiedere la punizione.
2. La riserva di integrazione: La persona offesa si era riservata di “integrare la presente denuncia/querela per tutti i reati che l’autorità giudiziaria ravviserà”. Tale proposizione dimostra un interesse attivo a che tutte le condotte illecite emerse venissero perseguite.
3. L’opposizione all’archiviazione: L’atto conteneva l’espressa manifestazione di volontà di non rinunciare al diritto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione (ai sensi dell’art. 408 c.p.p.). Questo è considerato dalla Corte un elemento cruciale, poiché manifesta il desiderio di seguire attivamente le sorti del procedimento e, se necessario, opporsi alla sua conclusione prematura.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di sostanza piuttosto che di forma. I giudici hanno stabilito che la combinazione dei tre elementi sopra descritti non lascia dubbi sull’intento della persona offesa. La volontà di vedere perseguita la responsabile e di partecipare attivamente alla vicenda processuale emergeva chiaramente dal contenuto complessivo dell’atto. Pertanto, l’atto di impulso era pienamente valido ed efficace per rendere procedibile il reato, superando le eccezioni formali sollevate dalla difesa. Il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato” perché non poneva questioni di diritto meritevoli di un’analisi più approfondita, ma si limitava a una contestazione formale smentita dagli atti stessi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio interpretativo: per valutare la validità di una denunzia-querela, il giudice deve guardare alla volontà sostanziale espressa dalla persona offesa, desumendola da una serie di indici testuali e contestuali. Non è necessaria una formula specifica, ma un insieme di elementi che, letti congiuntamente, esprimano chiaramente l’intenzione di chiedere la punizione del colpevole. La decisione ha l’effetto pratico di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Quali elementi rendono valida una denunzia-querela?
Secondo la Corte, la validità è dimostrata da un insieme di indici, quali l’intestazione dell’atto come “denunzia-querela”, la riserva di integrare la denuncia per altri reati e, soprattutto, la manifestazione esplicita di voler essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Perché la volontà di essere avvisati in caso di archiviazione è così importante?
Perché dimostra in modo inequivocabile l’interesse della persona offesa a seguire l’iter del procedimento e a opporsi a una sua eventuale chiusura, confermando così la sua volontà che si proceda penalmente contro il responsabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto palesemente infondato o privo dei requisiti di legge. La conseguenza per chi ha proposto il ricorso è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12210 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato a LIMA( PERU’) il 06/05/1973
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39465/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la sentenza di appello nel punto in cui ha ritenuto che il reato sub C) fosse procedibile – è manifestamente infondato in considerazione del fatto che: 1) l’atto a firma della persona offesa è intestato “denunziaquerela”; 2) reca la proposizione “il denunciante si riserva di integrare la presente denuncia/querela per tutti i reati che l’autorità giudiziaria ravviserà”; 3) contiene l’espres manifestazione di volontà della persona offesa firmataria di non rinunziare al diritto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. Si tratta di una serie d dati che depongono per l’inequivoca volontà della persona offesa si vedere perseguita la responsabile e di seguire la vicenda processuale attivata con l’atto di impulso del procedimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente