Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME.
che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza predibattimentale del 21 giugno 2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona con cui NOME era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 8 bis cod. pen. (commesso in Verona il 4 novembre 2016) alla pena ritenuta di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per mancanza di querela.
Il processo ha ad oggetto il furto di un telefono cellulare sottratto con destrezza alla persona offesa, che lo teneva nella tasca dei pantaloni, a bordo di un autobus.
La Corte ha rilevato che il reato contestato, a seguito della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs n. 150/2022), è diventato procedibile a querela e che essa non era stata sporta nel termine fissato dalla disciplina transitoria di cui all’art. 85 d.lgs 150/2022.
2 Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Venezia, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, per essere stato ritenuto il reato non procedibile. Il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, la denuncia presentata dalla persona offesa doveva essere ritenuta equipollente alla querela, in quanto in essa si era espressa la “volontà di procedere a termine di legge per i reati che l’autorità giudiziaria ravveda nei confronti degli autori”.
3, Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato con memoria depositata in data 9 gennaio 2024 ha chiesto che sia confermata la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la volontà di punizione necessaria ad integrare la querela non richieda formule particolari e possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Si è affermato, inoltre, che eventuali situazioni di
incertezza, devono essere risolte e interpretate alla luce del “favor querelae” (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648) e che, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, l’atto deve essere considerato come querela se da quella dichiarazione emerge chiaramente l’intenzione di voler perseguire l’autore dei fatti denunciati (in tal senso: Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384; Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282816). Più in particolare si è sostenuto che la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore del reato e conferisce quindi all’atto valore di querela (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, COGNOME, Rv. 235442).
3.Nel caso di specie, in data 4 novembre 2016 la persona offesa ha denunciato il furto per cui si procede. L’atto predisposto dalla polizia giudiziaria si intitola «verbale di denuncia». Tuttavia, la volontà di ottenere la punizione dei responsabili emerge chiaramente dal contenuto della dichiarazione, nella quale la denunciante, dopo aver riferito di essere stata derubata all”interno di un autobus del suo telefono cellulare, ha espresso la volontà di procedere per i reati ravvisati dall’autorità giudiziaria nei confronti degli autori. All’atto così sottoscritto deve pertanto essere attribuito valore di querela.
4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Ro COGNOME 1 18 gennaio 2024 Il Consiglie COGNOME nsore COGNOME