Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19710 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, decidendo sull’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, confermava il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di un revolver Smith e Wesson e di 50 cartucce cal. 357 magnum, in relazione al reato di cui agli artt. 38 RD n. 773 del 1931 e 58 RD n. 635 del 1940.
A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che l’indagato aveva trasferito l’arma e le munizioni in suo possesso e di sua proprie1:à, dal precedente domicilio in Roma, alla INDIRIZZO a un altro, omettendo però di ripetere la denuncia di trasferimento presso i competenti uffici di Pubblica sicurezza e che tanto integrava la contravvenzione prevista dall’art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, sanzionata dall’art. 221 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
La sussistenza del fumus della contravvenzione e la previsione, per essa, della confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 6 legge n. 152 del 1975 , legittimavano pienamente il provvedimento di sequestro preventivo contestato dalla difesa.
Ricorre COGNOME per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, avverso detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento.
Deduce, in particolare, che è stata fatta un’applicazione analogica in malam partem dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
La legge n. 152 del 1975, all’art. 6, dispone l’applicabilità del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., per una serie di condotte, tra le quali non sarebbe compreso il trasferimento di armi legittimamente detenute da un luogo ad un altro senza la prescritta denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza, sicché nella fattispecie non sarebbe prevista la confisca obbligatoria evocata dal giudice territoriale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce censure infondate.
2. Il Collegio intende dare continuità al principio espresso in sede di legittimità secondo cui «La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta – consistente nell’omessa ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento – si risolve nell’illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall’art. 240 comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall’art. 6 legge n. 152 del 1975» (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280232.; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, COGNOME, Rv. 249393).
Contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, si è chiarito che è decisivo, nella fattispecie, il rilievo che la legge n. 152 del 1975, all’art. comma 1, dispone l’applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen., il quale, a sua volta, prevede l’obbligo di confisca per una serie di condotte illecite, individuate nella fabbricazione, nell’uso, nel porto, nella detenzione e nell’alienazione di cose vietate dalla legge.
Ebbene, carico del ricorrente risulta contestata la fattispecie di rilevanza penale di cui all’art. 58, comma 3, R.D. n. 635 del 1940, sanzionata dall’art. 221 del R.D. n. 773 del 1931, il quale testualmente recita: «La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra del regno, salvo l’obbligo di cui alla L. art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate».
Come reso palese dal tenore letterale della norma, la condotta pertanto sanzionata non è quella riduttivamente indicata dalla difesa ricorrente e cioè il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, bensì, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi imposta dal citato art. 38 del R.D. n. 773, condotta questa correttamente riferibile ad una delle ipotesi, descritte dall’art. 240, comma 2 n. 2), cod. pen. di obbligatorietà della confisca. Ogni altra considerazione difensiva rimane assorbita dal precisato principio di diritto.
Alla stregua di quanto sin qui argomentato il ricorso in esame deve essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
(
Il
Presidente