Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35791 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2022 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
A NOME COGNOME è stato contestato di avere falsamente attestato, con denuncia resa ai carabinieri, di avere smarrito la carta di circolazione della sua autovettura, sebbene detta carta fosse stata ritirata dalla Polizia stradale a sua moglie per avere circolato con l’autovettura sprovvista di copertura assicurativa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 49 e 483 cod. pen. e la carenza o insufficienza della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità.
Sostiene che ricorre un’ipotesi di falso innocuo, penalmente irrilevante, poiché nel caso di specie la falsità sarebbe concretamente inidonea ad ingannare la fede pubblica, in quanto del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e suo valore probatorio, non esplicando essa effetti sulla funzione documentale.
La denuncia di smarrimento della carta di circolazione non prova, né è idonea o destinata a provare, il fatto storico dello smarrimento e la preesistenza del documento smarrito.
In particolare la inidoneità della condotta ad offendere la fede pubblica emerge dalla circostanza che la falsità della denuncia è emersa da un semplice controllo ai terminali in uso alle forze dell’ordine.
La Corte di appello sul punto si è limitata ad affermare che la denuncia di smarrimento costituiva il «necessario presupposto per ottenere un duplicato del libretto di circolazione e, ancora prima, per dare una parvenza di legittimità alla circolazione della vettura, ove non accompagnata da controlli specifici», con una motivazione carente, che non si confronta con i motivi di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 483 cod. pen. e la insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza del dolo.
Sostiene che dalle circostanze fattuali della vicenda emerge che egli non era a conoscenza del ritiro della carta di circolazione che era stato effettuato nei confronti di sua moglie, unica utilizzatrice del veicolo; se egli avesse saputo del ritiro della carta di circolazione, si sarebbe astenuto dal denunciarne falsamente lo smarrimento, poiché la falsità della denuncia di smarrimento sarebbe emersa da un semplice controllo sulle banche dati in uso alle forze dell’ordine.
Sul punto la Corte di appello avrebbe motivato in modo apodittico e con argomenti inidonei a dimostrare con certezza il dolo.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva l’esclusione della recidiva specifica reiterata.
A tale ultimo proposito sostiene che egli non è mai stato condannato per reati contro la fede pubblica.
In ogni caso, l’applicazione della recidiva non è stata adeguatamente motivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitoria scritta, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che il falso innocuo ricorre esclusivamente quando la falsità sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto, mentre nel caso di specie, in cui viene in rilievo un denuncia di smarrimento, esso costituisce l’oggetto precipuo e il significato della denuncia presentata atteso che, come evidenziato anche dalla Corte di merito, la denuncia di smarrimento, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato (ex multis, Cass., n. 13850 del 2007 Rv. 236533; Cass. n. 4208 del 2000 Rv. 217492; Cass., n. 7022 del 2011 Rv. 249832; Cass., n. 17381 del 2016 Rv. 266740).
Né può rilevare che la falsità potesse facilmente emergere da un mero controllo utilizzando le banche dati in possesso delle forze dell’ordine, poiché un siffatto controllo era meramente eventuale e, laddove non effettuato, la falsa denuncia avrebbe consentito all’odierno ricorrente e ad ogni altro utilizzatore della vettura di far apparire come legittima la sua circolazione.
2. Il secondo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza di appello non risulta apodittica, ma fornisce una adeguata illustrazione delle ragioni, prive di contraddizioni o illogicità, che hanno condotto a ritenere sussistente il dolo, anche in virtù della inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente, nel corso delle sue spontanee dichiarazioni, sulla sua pretesa inconsapevolezza del sequestro del documento da parte delle forze dell’ordine, avvenuto pochi giorni prima, con conseguente evidente finalizzazione della condotta a dare una parvenza di legittimità alla persistente circolazione del veicolo.
Il terzo motivo è inammissibile laddove il ricorrente si duole dell’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state invece applicate dal Tribunale.
Quanto all’applicazione della recidiva specifica reiterata, il motivo è manifestamente infondato, atteso che egli risulta condannato anche per reati della stessa indole, come il reato di truffa ed il reato di cui all’art. 483 cod. pen. e che sul punto la Corte di merito ha fornito un’esauriente motivazione.
Quanto all’esito del giudizio di bilanciamento, la prevalenza delle attenuanti è preclusa dall’ultimo comma dell’art. 69 cod. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pegamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/09/2025.