Denuncia-querela: la Forma non Prevale sulla Sostanza secondo la Cassazione
Nel processo penale, la denuncia-querela rappresenta un atto fondamentale per l’avvio di procedimenti relativi a numerosi reati. Ma cosa succede se l’atto non contiene formule specifiche e solenni? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cruciale: la volontà di punire il colpevole, se chiaramente desumibile, prevale sul mero formalismo. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. La difesa del ricorrente si basava su un punto squisitamente procedurale: la presunta assenza di una valida condizione di procedibilità. Secondo il ricorrente, l’atto presentato dalla persona offesa non possedeva i requisiti formali per essere considerato una querela valida, impedendo così l’avvio stesso dell’azione penale.
La questione sulla validità della denuncia-querela
L’intera vicenda ruotava attorno all’interpretazione dell’atto iniziale. L’imputato sosteneva che mancasse una chiara ed esplicita manifestazione di volontà della vittima di procedere penalmente contro l’autore del reato. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se l’atto, così come redatto e presentato, potesse essere considerato sufficiente a integrare la necessaria condizione di procedibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della validità della querela, non sono richieste formule sacramentali, ma è sufficiente che la volontà di perseguire l’autore del reato emerga in modo inequivocabile dall’atto.
L’Interpretazione della Volontà della Persona Offesa
Secondo la Corte, due elementi presenti nell’atto originale erano decisivi:
1. L’intestazione: l’atto era stato espressamente intitolato “denuncia-querela”. Questa qualificazione, fornita dalla stessa polizia giudiziaria che ha redatto il verbale, è un primo, forte indicatore della natura dell’atto.
2. La dichiarazione: la persona offesa aveva dichiarato di presentare l’atto “per ogni effetto di legge”. La Cassazione ha ritenuto questa espressione equipollente a una formale richiesta di punizione, in quanto manifesta l’intenzione di attivare tutti gli strumenti che la legge prevede a tutela della vittima, inclusa la persecuzione penale del responsabile.
Il Principio del Favor Querelae
La Corte ha inoltre richiamato un consolidato principio giurisprudenziale: il favor querelae. Questo principio stabilisce che, in caso di dubbi interpretativi, l’atto deve essere letto nella maniera più favorevole alla sua validità come querela. Ciò significa che, piuttosto che soffermarsi su cavilli formali, il giudice deve privilegiare la sostanza, ovvero la volontà punitiva della persona offesa.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di non appesantire il diritto dei cittadini di accedere alla giustizia con eccessivi formalismi. La volontà di ottenere giustizia, espressa anche con termini non tecnici ma inequivocabili come “per ogni effetto di legge”, deve essere tutelata. Richiedere formule specifiche e rigide potrebbe trasformare l’esercizio di un diritto in un ostacolo insormontabile per chi non ha competenze giuridiche. La sottoscrizione dell’atto, previa lettura e conferma da parte della vittima, garantisce inoltre che il contenuto, inclusa l’intenzione punitiva, corrisponda alla sua effettiva volontà.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che la sostanza prevale sulla forma. La validità di una denuncia-querela non dipende dall’uso di espressioni stereotipate, ma dalla chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà della vittima di chiedere la punizione del colpevole. La qualificazione dell’atto e l’uso di formule di portata generale sono elementi sufficienti a integrare la condizione di procedibilità, garantendo così l’effettività della tutela penale e il rispetto del principio del favor querelae.
Cosa rende valida una denuncia-querela anche senza formule legali specifiche?
Secondo la Corte di Cassazione, una denuncia-querela è valida se la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato è desumibile in modo inequivocabile. Elementi come l’intestazione dell’atto come “denuncia-querela” e la dichiarazione di proporla “per ogni effetto di legge” sono considerati sufficienti.
Qual è il significato del principio del ‘favor querelae’?
È un principio di interpretazione giuridica secondo cui, in caso di dubbio sulla formulazione di un atto, il giudice deve interpretarlo nel modo più favorevole a riconoscere la sua validità come querela, dando prevalenza alla sostanza della volontà punitiva della persona offesa rispetto al puro formalismo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Il ricorso viene rigettato e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37031 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato condanNOME per il reato previsto dagli artt.624, 625, nn.4 ter, 61, n.5 e 625, comma 2, cod.pen..
I due motivi di ricorso, unitariamente esaminabili e attinenti alla dedo assenza della necessaria condizione di procedibilità, sono manifestamente infondati.
Risulta difatti, dalla lettura dell’atto di denuncia, che lo stesso er espressamente intitolato come “denuncia-querela” e che la persona offesa aveva dichiarato di proporla “per ogni effetto di legge”; dovendosi quindi richiamare lettura giurisprudenziale in base alla quale ai fini della validità della quer manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocament desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudizi come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazion sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere presente denuncia – querela”, cui deve ritenersi equipollente il riferimento a ” effetto di legge” (cfr. Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201; Sez. 4 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034); rilevando, altresì, ch l’istanza punitiva non richiede l’utilizzo di formule sacramentali e dovend conformare l’interpretazione, nei casi dubbi, al principio del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
La Pr .-nte