Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n del 2020. Il AVV_NOTAIO Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni.
Ritenuto in fatto
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale del 21 giugno 2023, che, riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di COGNOME NOME, imputato del delitto di cui agli artt. 624,625 comma 1 n. 2 cod. pen., commesso il 24 ottobre 2017 in danno del grande magazzino RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, previa violenza sulle cose, consistita nell’asportazione della placca antitaccheggio apposta sul bene esposto per la vendita al pubblico e nel deterioramento della porta d’ingresso dell’esercizio.
La pronuncia impugnata ha rilevato che il reato è divenuto procedibile a querela di parte seguito della modifica del comma terzo dell’art. 624 cod. pen., operata dall’art. 2 comma lett. i) del D.Lgs. n. 150 del 2022 e che, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del medesimo Decret (come sostituito dall’art. 5 bis lett. a) del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modific nella L. n. 199 del 2022) non sarebbe stata presentata la querela nel termine di tre mes decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma.
E’ stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha richiamato il vizio di cui all’a comma 1 lett. b) cod. proc. pen. poiché nel fascicolo procedimentalle – pur essendo il reato perseguibile d’ufficio al tempo della sua commissione – è già presente la “denuncia querela” presentata da COGNOME NOME il 24 ottobre 2017 “in qualità di responsabile pro tempore del RAGIONE_SOCIALE“, allegata all”impugnazione, contenente fra l’altro l’espli richiesta di “procedere a tutti gli effetti di legge” nei confronti dell’autore del furto.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.E’ ius receptum che il soggetto responsabile di un punto vendita di una catena di negozi (supermercati, grandi magazzini etc.), in quanto titolare di un “possesso qualificato” sui b oggetto della gestione, del potere di alienazione e di custodia a lui riconducibili, s considerare persona offesa dal reato destinataria del diritto di proporre la querela (Sez. U 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv.255975).
E’ del pari costante principio di diritto espresso da questa Corte che, ai fini della validità querela, non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler persegu penalmente i fatti denunciati (ex multis, Sez. 5, n.18267 del 29/01/2019 Rv. 275912 – 01 Sez.
4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439); ove tale intendimento non emerga in
modo univoco dal contenuto della dichiarazione raccolta dalla polizia giudiziaria, è possib fare ricorso ad altri fatti dimostrativi del medesimo intento (Sez. 3, sentenza n. 10254 12/02/2014, Rv. 258384) e, a titolo esemplificativo, la manifestazione della volontà perseguire l’autore del reato può essere univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di spor “la presente denuncia – querela” (sez.5, n. 42994 del 14/09/2016, P.C. in proc. C. Rv.268201); la volontà di punizione può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che no contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza debbono, comunque, essere interpretati alla luce del “favor querelae” (sez. 5, n.2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648, richiamata anche dall’ufficio ricorrente).
Nel caso di specie, peraltro, l’intendimento querelatorio è di lampante nettezza, dal moment che – accanto all’intestazione dell’atto come “denuncia querela” – il dato testuale restit evidenza della volontà punitiva, enunciata con l’inequivoca esplicitazione di “voler procedere tutti gli effetti di legge nei confronti del cliente per tutti i reati” ravvisabili, con la in calce alla dicitura “RAGIONE_SOCIALE” (fatto, letto, confermato, sottoscritto).
2.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024
Il consigliere estensore
Il President