Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46570 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: COGNOME (CUI.0578X55) nato il 28/09/1998
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
esaminata la memoria depositata dal difensore dell’imputato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 26 febbraio 2024, la Corte d’appello di Firenze, in della decisione del Tribunale di Lucca del 15 gennaio 2028, con la quale COGNOME condannato alla pena di giustizia per il reato di furto di una bicicletta elettrica, ag esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ha dichiarato non doversi per difetto di querela.
Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore gen presso la stessa Corte d’appello deducendo, con unico motivo, violazione della legge pe riferimento all’art. 120 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rilevar di un’istanza punitiva, chiaramente evincibile dalla “denuncia-querela”, formalizza persona offesa in data 20 ottobre 2017
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazio depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso per difetto del req autosufficienza,,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Come è noto, ai fini della perseguibilità a querela dei reati, la volontà di punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’es stesso atto di querela; e tuttavia, sebbene non occorra l’uso di formule particolari, richiesta l’esposizione in modo chiaro e non equivocabile della volontà di puniz supposto autore del reato filaliwritto (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, F 277801; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260557; Sez. 5, n. 4 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259).
Peraltro, l’apprezzamento della volontà di sporgere o meno querela costituisce giud merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione di tale volont suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giu ermeneutica (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q, Rv. 258384; Sez. 5, n. 803 25/05/1999, Carta, Rv. 213806).
Nella presente fattispecie, la Corte territoriale ha rilevato che “in atti non ma mera denuncia”.
Il ricorrente ha indicato, come allegazione al ricorso, la cosiddetta “denuncia-qu atti (aff.3), argomentando che da ciò sarebbe ricavabile la volontà punitiva.
In realtà, le dichiarazioni della persona offesa, COGNOME NOME, “raccolte Questura di Lucca, ancorchè contenute in un atto, qualificato dai verbalizzanti come “ri denuncia/querela”, difettano, nella parte contenutistica del documento riferibile all’e di qualsivoglia concreta richiesta di punizione.
La persona offesa si limitava a denunciare l’accaduto, rappresentando le circostan avevano caratterizzato il furto della sua bicicletta, la segnalazione alle forze del
successiva ricezione del mezzo a seguito del ritrovamento, senza manifestare, neppure implicitamente, alcuna istanza punitiva nei confronti dell’autore della sottrazione.
Dunque, nella fattispecie che ci occupa, oltre all’intestazione dell’atto predisposta dal polizia giudiziaria come «verbale di ricezione di denuncia/querela», dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non si rinvengono chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato.
E pertanto la valutazione che in tal senso hanno compiuto i giudici di merito, assistita d assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità
2.1 D ricorso è inoltre viziato da genericità.
Le conclusioni della Corte d’appello, infatti, sono criticate nel ricorso solo perché l’ risulta intestato dalla polizia giudiziaria come “verbale di denuncia/querela”, ancorché dichiarazioni riferibili alla persona offesa non contengano alcun accenno a istanze di punizione. Difetta qualsivoglia riferimento al contegno della parte, all’eventuale interessamento dell vittima per l’instaurando procedimento penale, alla volonta di esserne informatch
L’impugnazione, dunque, non si confronta con il contenuto “sostanziale” di tale atto, nonostante da questo non emerga alcun profilo, neppure dal punto di vista del contegno della vittima, a cui ricollegare la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla l come reato, sebbene il medesimo atto sia stato evocato nella sentenza impugnata come privo di indicazioni in ordine alla volontà di chiedere la punizione del soggetto responsabile del condotte in contestazione.
La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente