Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25837 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Frontera NOMENOME nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/7/2023 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili e la rifusione
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; delle spese di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna del ricorrente per il reato di calunnia, commesso mediante la presentazione di una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario che, invece, era stato dato in pagamento di
prestazioni professionali svolte dalla parte civile.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, nel cui interesse sono stati formulati quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la calunnia avrebbe avuto ad oggetto un reato (appropriazione indebita) procedibile a querela che, non essendo stata proposta, avrebbe comportato l’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 368 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per il travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Si afferma che il ricorrente, mediante la presentazione di una falsa denuncia di smarrimento dell’assegno, non intendeva affatto incolpare di un reato il prenditore del titolo (AVV_NOTAIO), bensì intendeva esclusivamente impedire al professionista di porre all’incasso il titolo, ritenendo che la sua pretesa di pagamento fosse infondata.
2.3. Con il terzo motivo, deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
2.4. Con il quarto motivo, deduce la mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze generiche e alla mancata sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente assume, con il primo motivo, che il reato di calunnia non sarebbe configurabile, in quanto la falsa incolpazione avrebbe avuto ad oggetto un reato procedibile a querela, individuato nell’appropriazione indebita dell’assegno.
La tesi è destituita di fondamento sulla base della mera lettura del capo di imputazione, lì dove si indica espressamente che la denuncia di smarrimento comporta, in capo al possessore del titolo, la astratta configurabilità di diverse ipotesi di reato, tra le quali la ricettazione, sicuramente procedibile d’ufficio.
Deve ribadirsi che, in tema di calunnia indiretta, quando per il tenore della falsa denunzia i reati presupposti siano genericamente individuati è irrilevante che taluni di essi siano procedibili a querela, a condizione che le circostanze falsamente rappresentate siano comunque idonee a determinare l’avvio di un procedimento penale per fatti potenzialmente perseguibili d’ufficio (Sez.6, n. 13702 del
27/2/2020, Rv. 278841). Tale principio, peraltro, è stato affermato proprio in relazione ad una fattispecie, sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, relativa a una falsa denunzia di smarrimento di un assegno in precedenza utilizzato per estinguere un’obbligazione, ritenuta potenzialmente idonea ad instaurare un procedimento penale per il reato di ricettazione.
Anche il secondo motivo, concernente la sussistenza dell’elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, posto che la giustificazione offerta dal ricorrente e, cioè, quella di aver denunciato lo smarrimento del titolo per impedire al prenditore di porlo all’incasso, contiene l’espressa ammissione della reale consapevolezza che l’assegno non era stato smarrito.
Sul punto, la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito la vicenda, motivando in maniera logica e immune da censure in ordine al rapporto professionale intercorso tra la moglie dell’imputato e l’AVV_NOTAIO, nonché sulla successiva revoca del mandato e la conseguente denuncia di smarrimento dell’assegno.
Il quadro che emerge, pertanto, è pienamente dimostrativo dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, dandosi atto della specifica finalità strumentale sottesa alla denuncia di smarrimento e della conseguente consapevolezza della falsità della stessa.
In merito alla quantificazione della pena, deve ritenersi che la Corte di appello – sia pur con motivazione sintetica – ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, non evidenziando elementi idonei a condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ne consegue anche la legittimità dell’esclusione della sospensione condizionale della pena, essendosi ritenuto superato il limite massimo previsto per legge, in considerazione del precedente da cui l’imputato risulta gravato. GLYPH È stato correttamente applicato, infatti, il principio secondo cui ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez.3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377).
Quanto detto consente di ritenere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità del ricorso comporta anche la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 2 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente