Denuncia con delega: i chiarimenti della Cassazione sulla sua validità
La corretta presentazione di una denuncia o querela è un passaggio fondamentale per l’avvio dell’azione penale. Ma cosa succede quando questa non viene presentata personalmente dalla vittima, bensì tramite un soggetto delegato? Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna sul tema della denuncia con delega, specificando i requisiti che ne garantiscono la piena validità e, di conseguenza, la procedibilità dell’azione penale. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per furto aggravato, dove la difesa contestava proprio le modalità di presentazione della querela originaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello territoriale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la presunta carenza di una condizione di procedibilità. Secondo la difesa, la sottoscrizione della denuncia-querela non era stata autenticata correttamente, vizio che avrebbe dovuto rendere l’atto invalido e impedire il processo.
Il Motivo del Ricorso: la validità della denuncia con delega
Il cuore dell’argomentazione difensiva si concentrava sulla procedura di presentazione della querela. La rappresentante legale dell’ente proprietario dei beni sottratti aveva infatti affidato a un suo delegato il compito di depositare l’atto presso le forze dell’ordine. L’imputato sosteneva che questa modalità avesse inficiato la validità dell’atto, non essendo stata autenticata la firma del querelante in modo formale.
La Decisione della Cassazione e la corretta procedura della denuncia con delega
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la tesi difensiva non si fosse confrontata né con la sentenza impugnata né con la documentazione agli atti, che dimostravano la piena regolarità della procedura seguita.
Le Motivazioni
La Corte ha ricostruito i passaggi che hanno reso la querela pienamente valida. In primo luogo, la querelante aveva consegnato al suo delegato la denuncia scritta, accompagnandola con una copia del proprio documento di identità. Questo primo passo è cruciale perché collega in modo inequivocabile la volontà espressa nell’atto alla persona che ne è titolare. Successivamente, un elemento decisivo è stata la ‘ratifica’ avvenuta presso gli uffici della Polizia di Stato. Durante l’identificazione formale del delegato, la Polizia Giudiziaria ha verbalizzato che la querela era stata presentata per conto dell’ente danneggiato, confermando e facendo propria l’azione del delegato. Questo atto di ratifica ha sanato ogni eventuale dubbio sull’autenticità della volontà del querelante, rendendo la denuncia con delega procedibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: una denuncia presentata da un terzo delegato è valida se la volontà del querelante è chiaramente e inequivocabilmente manifestata. L’allegazione di un documento di identità e la successiva ratifica da parte della Polizia Giudiziaria costituiscono elementi sufficienti a provare l’autenticità della querela, superando le eccezioni puramente formali. La decisione, pertanto, condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando che la sostanza della volontà di perseguire il reato prevale su cavilli procedurali, quando sono state seguite le corrette prassi operative.
Come si può presentare validamente una denuncia tramite un’altra persona (delegato)?
La denuncia è valida se la persona che sporge querela (querelante) consegna al delegato l’atto scritto e firmato, accompagnandolo con una copia del proprio documento d’identità. La procedura è ulteriormente rafforzata se la Polizia Giudiziaria, in un momento successivo, ratifica la denuncia.
Cosa significa “ratificare” una denuncia in questo contesto?
Significa che la Polizia Giudiziaria, durante le operazioni di identificazione del delegato, ha messo a verbale e confermato ufficialmente che la querela era stata effettivamente presentata per conto del soggetto (in questo caso, un ente) che aveva subito il reato, rendendo così definitiva la volontà di procedere penalmente.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. L’argomentazione della difesa non teneva conto delle prove documentali e delle motivazioni della sentenza precedente, che avevano già accertato la completa regolarità della procedura di presentazione della querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2023, che ha confermato la pronunzia emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.
Letta la memoria difensiva pervenuta a firma del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, in data 21 gennaio 2024.
-Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta l’autenticazione della sottoscrizione della denuncia, quale condizione di procedibilità – è manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata e con la documentazione allegata atteso che la querelante NOME COGNOME ha consegnato la denunzia querela al suo delegato accompagnando alla denunzia copia del documento identificativo e successivamente nel verbale della PS di RAGIONE_SOCIALE la PG “ratificando” la denuncia querela, in sede di identificazione del delegato, conferma che la querela è stata presentata per conto di “RAGIONE_SOCIALE“.
Successivamente il suo delegato è stato identificato dalla polizia giudiziaria.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente