Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
TERZO NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME, nonché NOME COGNOME, impugnano, a mezzo del difensore, la sentenza della Corte di appello di Palermo con la quale è stata confermata la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 19 maggio 2021, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 – capo A (con assoluzione da quello di cui all’art. 20-bis, comma 2, legge n. 110 del 1975, di cui al capo B) in relazione a un fucile semiautomatico cal. 12 marca Franchi e cartucce a pallini, di proprietà di NOME deceduto, risultati illegalmente detenuti.
Avverso il descritto provvedimento propongono tempestivi distinti ricorsi per cassazione i tre imputati.
2.1. NOME denuncia violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione.
I giudici di appello hanno ritenuto la fattispecie di reato a carico del ricorrente pur risultando per tabulas che, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della famiglia NOME, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia 41» cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di NOME, era statab rinvenute, l’arma e le munizioni di cui all’imputazione, appartenenti al defunto NOME, padre del ricorrente, arma regolarmente denunciata dal defunto e detenuta in costanza di porto d’armi.
L’arma della quale era stata la stessa COGNOME, madre del ricorrente, a informare la polizia giudiziaria veniva rinvenuta nella camera da letto matrimoniale che la stessa aveva condiviso col marito, senza munizioni e all’interno di un fodero.
Il fucile era risultato detenuto dal deceduto per uso sportivo (caccia) e alla morte del coniuge, secondo quanto ricostruito dal ricorrente, i figli avevano sollecitato la madre affinché si recasse alla locale Stazione di polizia per disfarsi dell’arma, non essendo nessuno di loro amante della disciplina venatoria.
Il ricorrente assume che la COGNOME aveva dichiarato, all’udienza del 19 maggio 2021, che i suoi figli non sapevano della conservazione dell’arma da parte sua.
La Corte di appello invece ha ritenuto che gli NOME in quanto eredi del deceduto erano diventati, dal momento del decesso, proprietari del fucile e quindi investiti dell’obbligo giuridico di denunciarne il possesso.
Non rileva quanto riferito dalla COGNOME, secondo la Corte di appello, circa la volontà di conservare l’arma per ricordo affettivo, in quanto tutti gli imputati,
nella qualità di eredi, dal momento del decesso del genitore, erano diventati responsabili della conservazione della stessa.
Si tratta di un obbligo, quello di ripetere la denuncia da parte dell’erede, la cui mancanza di conoscenza non integra l’ipotesi di cui all’art 5 cod. pen.
Ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente, infatti, il dolo generico senza che sia richiesta la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta o di violare una determinata norma di legge. L’obbligo di denuncia delle armi trova la propria ratio nella finalità di mettere l’autorità di polizia in condizioni di conoscere il luogo dove le armi si trovanofe persone che ne hanno la disponibilità.
Secondo il ricorrente le circostanze emerse rendono palese che, nel caso di specie, le finalità della norma sono state rispettate, trovandosi l’arma nello stesso luogo dove era stata dichiarata, in assenza dell’elemento soggettivo in quanto il ricorrente e suo fratello non sapevano che l’arma fosse rimasta nella disponibilità della madre.
La donna, infatti, è stata l’unica ad informare le forze di polizia della presenza dell’arma della sua camera da letto e ha confermato quanto affermato dallo stesso ricorrente cioè che i suoi figli l’avevano sollecitata a disfarsi del fucile, alla morte del coniuge.
Nel caso di specie nessun dolo generico e nessuna consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta può essere, quindi, addebitata ai fratelli NOME a parere del ricorrente.
2.2.NOME per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denuncia i medesimi vizi e con gli stessi argomenti del ricorso del fratello NOME riportati al § 2.1.
2.3.NOME COGNOME denuncia erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967.
L’obbligo di denuncia delle armi di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967 trova ratio nell’esigenza di rendere l’autorità di pubblica sicurezza edotta del luogo in cui si trovano le armi e delle persone che ne hanno la disponibilità onde agevolare i controlli.
Nella specie, la finalità della norma non è stata elusa perché l’arma e le munizioni erano conservate nello stesso luogo denunciato dal titolare, prima del decesso.
Il fucile è stato rinvenuto in un fodero, nella camera da letto che la ricorrente divideva con il coniuge, in assenza di conoscenza delle prescrizioni imposte, in caso di decesso del detentore legittimo di armi.
Si conclude nel senso che la COGNOME non era a conoscenza dell’obbligo di rendere l’arma al decesso di colui che, fino a quel momento, l’aveva legittimamente detenuta.
Il Sostituto procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di NOME e NOME sono inammissibili perché manifestamente infondati.
1.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere (cfr. Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193 – 01) che chiunque pervenga in possesso di un’arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell’arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore.
Si ritiene, infatti, che in , caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un’arma alla competente autorità, grava sull’erede l’obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l’accettazione dell’eredità sia avvenuta con beneficio di inventario, procedura che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello dell’erede (Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Buggiani, Rv. 278899 – 01).
La motivazione offerta dalla Corte territoriale si pone in linea con tale indirizzo di legittimità rimarcando che tutti gli appellanti, alla morte di NOME, erano divenuti tutti comproprietari, qualità che non è contestata da nessun ricorrente.
La sentenza impugnata, peraltro, con motivazione immune da illogicità manifesta, ha, in ogni caso, rimarcato che il fucile e le munizioni erano stati reperiti nell’abitazione familiare. È vero che, secondo i giudici di merito, risulta il rinvenimento del materiale nella camera da letto dell’appartamento, ma la sentenza di appello, su tale punto, specifica (cfr. p. 2) che la stanza non era ad uso esclusivo di padre e madre, tenuto conto che i militari intervenuti sul posto, avevano trovato la porta della camera aperta e di facile accesso a tutti.
In ogni caso, osserva il Collegio che era noto a tutti gli eredi, secondo la ricostruzione recepita nei convergenti provvedimenti di merito, per ammissione della stessa madre e dei figli, che il fucile, al momento del decesso del de cuius, era conservato nell’abitazione familiare e che in tale luogo l’arma era stata lasciata anche dopo la morte del precedente titolare.
Dunque, rispetto a tali beni pervenuti agli NOME, odierni ricorrenti, a titolo ereditario, dal decesso del de cuius, è sorto con l’acquisto della loro titolarità formale, l’obbligo di denunciarne l’acquisto del possesso, a prescindere dal luogo ove questi erano conservati.
Del resto, dal punto di vista soggettivo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (Sez. 1, n. 15880 del 16/01/2007, Pizzino, Rv. 236207 – 01), risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di Pubblica sicurezza, a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo.
1.2.Anche il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato. Si richiamano, in relazione alle censure svolte dalla COGNOME, le medesime argomentazioni di cui al §1.1.
Inoltre, si rileva che la ricorrente, in sostanza, ha immediatamente appreso, perché notiziata sul punto dai figli, dell’obbligo sorto a suo carico, con il decesso del precedente titolare, tanto che risulta informata direttamente dai figli della necessità di disfarsene. Sicché appare manifestamente infondata l’osservazione difensiva diretta a valorizzare l’ignoranza dell’obbligo da parte della titolare subentrata.
Invero, che la ricorrente dovesse o rendere l’arma o ripetere la denuncia, è circostanza che risulta nota all’imputata, dal momento immediatamente successivo al decesso del coniuge, intervenuto nel 2015, mentre il sequestro dei beni interviene in data 23 giugno 2020, quindi dopo un ampio lasso temporale in cui tutte le necessarie iniziative da parte della proprietà subentrata nella titolarità avrebbero potuto essere senz’altro espletate.
2.Segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle o GLYPH spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE O dr, ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2024