Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 09/11/1969
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, fondata su una denuncia anonima pervenuta ai militari, inutilizzabile ai sensi dell’art. 333, comma 3, cod. proc. pen. Co il secondo motivo lamenta omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.
In ordine alla prima doglianza, si precisa che in tema di stupefacenti è legittimo il sequestro del sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d’iniziativa a seguito di perquisizio disposta ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazion delle denunce anonime di cui all’art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigativ della polizia giudiziaria volte all’acquisizione della notizia di reato (Sez. 2849 del 05/11/2019 Ud. (dep. 24/01/2020) Rv. 278030; Sez.1, n. 38605 del 15/07/2021 Cc. (dep. 27/10/2021 ) Rv. 282070). La doglianza è peraltro generica posto che ricorrente non indica in maniera specifica le ragioni e i dati di fatto su cui è fond la richiesta di nullità della sentenza impugnata e difetta di rilevanza, in quanto il giudice a .44 4. non ha fondato il proprio convincimento sulla base della denuncia anoninna,Vsulla base di un quadro probatorio del tutto solido e completo: emerge dalla motivazione che sono stati acquisiti i tabulati telefonici di COGNOME NOME da cui si desumono contatti finalizzati ad acquist cocaina con il ricorrente, e le sommarie informazioni testimoniali di NOME COGNOME NOME e COGNOME Stefano, nonché di altri assuntori di sostanza stupefacente, che hanno riferito di fornirsi di cocaina dal ricorrente.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti da parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità d motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento alla fiorente attività di spaccio gestita dal ricorrente, che ha dimostrato di essere in grado anc di ampliare la schiera degli acquirenti, e al comportamento processuale tenuto, affermando che il Maruccio non ha fornito alcuna informazione sui suoi canali di rifornimento. Né il ricorrent che asserisce di aver fornito informazioni specifiche e dettagliate, indica, se non genericamente, quale sia stato il contributo effettivo offerto allo svolgimento delle indagini.
Altrettanto congrua è la motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante, con la quale il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente era solito cedere, con cadenza periodica e a più persone, dosi di cocaina al prezzo di euro 40 ogni mezzo grammo, e che la condotta
illecita, nel suo complesso, denota una finalità di lucro non marginale, considerata la disponibili di un quantitativo di cocaina di grammi 69,00 circa da cui erano ricavabili ben 169 dosi. Ed infatti, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per consegui dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv. 275950). Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione in termini di particolare tenuità investire tanto l’elemento del lucro in concr conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, di un’angolaz soltanto patrimoniale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente