Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40500 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40500 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIOituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla demolizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona con la sentenza del 20 dicembre 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in ordine ai reati loro ascritti (art. 44, d.P.R. 380/2001) in quanto estinti per prescrizione, confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado (demolizione delle opere abusive).
I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001 e 157 cod. pen.) in relazione alla mancata revoca della demolizione delle opere edilizie.
Per la demolizione il presupposto, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/20001, è una sentenza di condanna; senza l’accertamento della responsabilità, per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione non può ordinarsi la demolizione.
Hanno chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
2. La Procura Generale, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all’ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta fondato il ricorso sulla demolizione dell’opera abusiva nelle ipotesi di prescrizione del reato di cui all’art. 44 d. P.R. 380 del 2001.
In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiari l’estinzione del reato di costruzione abusiva, previsto dall’art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per intervenuta prescrizione, comporta il dissequestro e la restituzione dell’immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella di cui all’art. 240 cod. pen., per assenza dei presupposti; l’ordine di: demolizione di opera edilizia abusiva infatti presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata) non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso della sentenza di appello che rileva l’avvenuta prescrizione del reato; ciò in quanto l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Vedi Sez. 3, no 756 del 02/1.2/2010 – dep. 14/01/2011, COGNOME, Rv. 249154; Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501; sez. 3, 19 maggio 2016 n. 55092; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 – dep. 23/12/2015, COGNOME, Rv. 26561601; ).
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, cod. proc. pen. alla revoca della demolizione può provvedere direttamente la Cassazione, senza necessità di rinvio (Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 – dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’ordine di demolizione, ordine che elimina.
Così deciso il 9/06/2023