Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40099 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40099 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1173/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 24/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GATTEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP del TRIBUNALE di Forli’
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente allÕordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi nonchŽ dellÕordine di trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 19 febbraio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forl’ che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 55, 1161 cod. nav., perchŽ estinto per intervenuta oblazione, e ha ordiNOME la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dellÕimputato nonchŽ la
trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 162cod. pen. e 181, comma 2, cod. nav. (o d.lgs. n. 42 del 2004) in quanto, a fronte di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione e, dunque, in assenza di accertamento del reato stesso, sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie (o sanzioni penali) della demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi e la trasmissione della sentenza alla Regione e al Comune.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione dellÕart. 181, comma 2, cod. nav. (o d.lgs. n. 42 del 2004) osservando, da un lato, che lÕart. 181, comma 2, cod. nav., è assolutamente inconferente regolando tale norma il rilascio delle spedizioni, dallÕaltro che lÕart. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 impone il ripristino dello stato dei luoghi solo in caso di condanna e solo per il reato di cui allÕart. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione dellÕart. 181, comma 2, cod. nav. dellÕart. 181, comma 2, cod. nav. per non avere il Tribunale considerato che in data antecedente alla pubblicazione della sentenza il ricorrente aveva ottenuto lÕautorizzazione di cui allÕart. 55 cod. nav. per le stesse opere per le quali ne era stata contestata lÕassenza.
1.4.Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietˆ o la manifesta illogicitˆ della motivazione per non avere il Tribunale motivato le ragioni della disposta demolizione delle opere abusive, del ripristino dello stato dei luoghi a spese dellÕimputato nonchŽ della trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione.
2.Il ricorso è fondato.
3.Sono fondati e assorbenti i primi due motivi.
3.1.Si contestava al ricorrente di aver eseguito lavori allÕinterno della fascia di trenta metri dal demanio marittimo in difformitˆ dallÕautorizzazione in suo possesso.
3.2.Per tali fatti, integranti il reato di cui agli artt. 55, 1161 Cod. nav., era stato emesso decreto penale di condanna opposto dallÕimputato con domanda di oblazione. La domanda è stata accolta e il Tribunale ha pronunciato sentenza di estinzione del reato il cui dispositivo, tra lÕaltro, cos’ testualmente recita: ÇOrdina la demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ex a. 181,
comma 2, Codice della Navigazione a spese del condanNOME. – Ordina di trasmettere copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione ex art. 181, comma 2, Codice della NavigazioneÈ.
3.3.LÕart. 181 Cod. Nav. è inserito nel Capo I (Della partenza e dellÕarrivo delle navi) del Titolo VI (Della polizia della navigazione) del codice e disciplina il rilascio delle spedizioni; il secondo comma, in particolare, stabilisce che Çl rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e’ tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdoÈ.
3.4.Si tratta di norma affatto eterogenea rispetto alle determinazioni adottate dal Tribunale che non le prevede affatto, disciplinando una materia assolutamente estranea alle innovazioni non autorizzate in prossimitˆ del demanio marittimo.
3.5.Va piuttosto ricordato che nemmeno in caso di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo in difetto della prevista autorizzazione della competente autoritˆ, il giudice pu˜ disporre la demolizione dell’immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui all’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001) che espressamente prevede l’ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo (Sez. 3, n. 36753 del 02/07/2003, COGNOME, Rv. 225886 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 549 del 06/12/1996, COGNOME, Rv. 204713 01, secondo cui, in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, quando non sia stata contestata la violazione della normativa urbanistica o paesaggistica, e la Pubblica Amministrazione non abbia esercitato l’azione civile nel processo penale, il giudice non pu˜ ordinare la demolizione dell’immobile, poichŽ tale potere non è discipliNOME dal codice della navigazione. Ne deriva che la relativa statuizione è illegale, per l’esercizio di una potestˆ riservata ad organi amministrativi. Essa deve, pertanto, essere annullata anche d’ufficio e, comunque, quando l’interessato abbia dedotto con il ricorso l’illegittimitˆ del provvedimento, anche se per un motivo diverso). Per le stesse ragioni, è illegittimo l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (Sez. 3, n. 21310 del 13/04/2011, Granito, Rv. 250381 – 01).
3.6.Insomma, il giudice penale, in assenza oltretutto di condanna, non pu˜ ordinare la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi se è contestata solo la violazione del codice della navigazione e non anche il reato di cui allÕart. 44, lett. b) o c), d.P.R. n. 380 del 2001 o quello di cui allÕart. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. Ed invero, in caso di occupazioni o innovazioni
abusive competente a disporre la rimessione in pristino è solo il capo compartimento (art. 54 cod. nav.), con la conseguenza che, come detto, il giudice non pu˜ condannare l’imputato a demolire le opere abusivamente realizzate, essendo carente di potere al riguardo (Sez. 3, n. 1154 del 06/04/1995, Rv. 202525 – 01).
3.7.Tantomeno il giudice ha il potere di ordinare la trasmissione della sentenza alla Regione o al Comune, trattandosi, anche in questo caso, di statuizioni non previste dallÕart. 181, comma 2, cod. nav. ed adottate in assoluta carenza di potere.
3.8.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni accessorie che devono essere eliminate.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allÕordine di demolizione e rimessione in pristino nonchŽ allÕordine di trasmissione della sentenza alla Regione ed al Comune, disposizioni che elimina.
Cos’ deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME