Demolizione non Autorizzata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della demolizione non autorizzata in ambito edilizio, chiarendo i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso riguarda tre imprenditori condannati per aver demolito completamente due edifici, pur disponendo di un’autorizzazione che ne permetteva solo la ristrutturazione con demolizione parziale. La decisione della Suprema Corte offre spunti fondamentali per comprendere perché non sempre è possibile contestare una sentenza di condanna.
I Fatti di Causa: Demolizione Totale invece che Parziale
Il punto di partenza della vicenda è un titolo autorizzativo rilasciato dalle autorità comunali. Tale permesso consentiva interventi di ristrutturazione su un plesso immobiliare esistente, ammettendo una demolizione solo parziale. Tuttavia, secondo quanto accertato dal Tribunale di Firenze, i tre responsabili dei lavori avevano proceduto in modo ben diverso: avevano demolito integralmente prima un edificio e poi il secondo, eccedendo palesemente i limiti dell’autorizzazione ricevuta.
Per questa ragione, il Tribunale li aveva condannati al pagamento di un’ammenda di 10.000 euro ciascuno per il reato previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).
Il Ricorso in Cassazione e la doglianza sulla demolizione non autorizzata
Contro la sentenza di condanna, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La loro difesa si basava su un unico motivo: la violazione di legge. Sostenevano di aver effettuato unicamente una demolizione parziale degli edifici, agendo quindi in piena conformità con il titolo autorizzativo. In pratica, contestavano la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare la vicenda e accertare la correttezza del loro operato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, respingendo le argomentazioni della difesa. Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito e quello della Corte di Cassazione.
Il giudice di merito (in questo caso, il Tribunale) ha il compito di analizzare le prove (documenti, testimonianze, perizie, fotografie) e ricostruire come si sono svolti i fatti. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare le prove, ma controllare che il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme di legge e che la sua motivazione sia logica, completa e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i ricorrenti non lamentavano un errore di diritto, ma proponevano una diversa lettura delle prove. Chiedevano, in sostanza, alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale. Questo, però, non rientra nei poteri della Suprema Corte. Il Tribunale, infatti, aveva basato la sua decisione su una disamina approfondita delle risultanze processuali, in particolare sulla documentazione fotografica, da cui emergeva in modo chiaro che si era trattato di una demolizione non autorizzata in quanto totale e non parziale.
La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi ritenuta congrua, esauriente e idonea a spiegare le ragioni della condanna, rendendo la ricostruzione dei fatti insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può utilizzare questo strumento per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è supportata da una motivazione logica e coerente, essa non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. Per gli imputati, la condanna per la demolizione illecita diventa definitiva, con l’ulteriore onere del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la ricostruzione dei fatti operata da un Tribunale?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non stabilire come sono andati i fatti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo era che la contestazione riguardava la valutazione delle prove, un aspetto non consentito in sede di legittimità.
Qual era l’abuso edilizio contestato nel caso specifico?
Agli imputati è stata contestata una demolizione non autorizzata in quanto totale di due edifici, a fronte di un titolo autorizzativo che permetteva unicamente una ristrutturazione con demolizione parziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FUCECCHIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN MINIATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cas sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Firenze li ha co dell’ammenda di euro 10.000,00 ciascuno, per il reato di cui all’art. 44, lett. 380/2001 (capo a) in relazione alla realizzazione di opere concernenti esistente, i cui interventi di ristrutturazione erano stati autorizzati, co demolizione totale e totale ricostruzione del plesso immobiliare, avendo riten condotte contestate sub a) del capo di imputazione anche quelle oggetto della b) del medesimo capo di imputazione. azione avverso la dannati alla pena ) e lett. b), D.p.r. atrimonio edilizio esclusione della to assorbite nelle successiva lettera
I ricorrenti deducono, con unico motivo di ricorso, violazione di le affermazione della responsabilità, evidenziando di aver effettuato solo una pa degli edifici preesistenti, conformemente al titolo autorizzativo rilasciato dalle Con memoria hanno chiesto che il ricorso sia rimesso al Presidente della Cort 610 cod.proc.pen. ge in ordine alla iale demolizione autorità comunali. ai sensi dell’art.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle ce sure deduci sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricos ruzio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed i onea a da dell’iter logico -giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di spe dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ric struzione d precisa e circostanziata, avendo i giudici di merito preso in esame tutte le d duzioni ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attrav rso una completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censura ile, sotto i della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifica bili i contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, alle pagine 21 e sentenza, che dalla documentazione fotografica acquisita si evince che i ricortenti non attenuti alle prescrizioni contenute nell’unico titolo edilizio, concernente i dUe ma quanto avevano integralmente demolito prima l’edificio B e successivamente anche l’edifi sebbene il titolo autorizzatotici ne consentisse esclusivamente la parziale demoliz ricostruzione.
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. e processuali e
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente