Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50162 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione del legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha riget l’istanza di revoca o sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufat abusivo impartito con sentenza di patteggiamento per reato urbanistico passata in giudicato ed emessa nei confronti dei suoi genitori, dai quali ella aveva ereditato il bene, rispettiva lamentando: l’omesso svolgimento di accertamenti per valutare i possibili esiti e tempi conclusione del procedimento pendente a seguito di istanza di condono edilizio, peraltr erroneamente ritenuta non pertinente all’abuso oggetto della statuizione; l’omessa valutazion della situazione personale ed economica della ricorrente e del suo nucleo familiare, incompatibi con l’esecuzione dell’ordine di esecuzione alla luce dei principi ricavabili dagli artt. 32 Co cedu;
Considerato che i suddetti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle adeguate illogiche argomentazioni addotte nell’ordinanza impugnata, che: ha individuato l’assorbent ragione dell’impossibilità di condonare le opere ai sensi della I. 326/200:3 perché trattasi di non minore realizzato in zona vincolata (cfr. Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, COGNOME, Rv 268079); ha adeguatamente escluso, in conformità agli orientamenti interpretativi consolidat nella giurisprudenza di questa Corte, che l’esecuzione della demolizione fosse sproporzionata rispetto alle condizioni di vita e salute della ricorrente, peraltro anche in quest genericamente rappresentate e, come rileva l’ordinanza, già oggetto di valutazione conclusasi negli stessi termini con provvedimento divenuto definitivo a seguito dell’ordinanza 42142/2022 pronunciata da questa Corte in precedente giudizio di esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.