Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41600 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/3/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/3/2023, la Corte di appello di Salerno rigettava l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME, volto alla revoca dell’ingiunzione a demolire emessa con riguardo all’immobile oggetto di condanna (nei confronti di NOME COGNOME, padre dell’istante, deceduto) per violazioni urbanistiche, antisismiche e paesaggistiche, di cui alla sentenza della stessa Corte di appello del 3/3/2006, irrevocabile.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
con le prime tre censure si contesta la disapplicazione del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Cava de’ Tirreni, operata dalla Corte di appello. L’ordinanza, infatti, si fonderebbe su una interpretazione personale e non riscontrata della normativa, ed in particolare dell’allegato A del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che – con riguardo all’intervento edilizio in esame (trasformazione di un sottotetto in locale abitativo di circa 40 mq., con realizzazione di due tramezzature leggere e servizi, senza aumento di volume o modifiche dei prospetti) – non richiederebbe il rilascio di alcuna autorizzazione paesaggistica. Le sentenze richiamate nel provvedimento, emesse dal Giudice di legittimità e dal Consiglio di Stato, risulterebbero sul punto inconferenti, avendo riguardo a fattispecie diverse da quella in oggetto. La Corte di appello, inoltre, avrebbe confuso le opere che non richiedono autorizzazione paesaggistica con quelle per le quali è previsto un procedimento semplificato per il rilascio della medesima autorizzazione, senza considerare che l’intervento in questione rientrerebbe pacificamente nella prima categoria. Con riguardo a tutte queste considerazioni, inoltre, il provvedimento non conterrebbe adeguata motivazione, limitandosi a richiamare un mutamento di destinazione d’uso che, se rilevante a fini urbanistici (qui non più pertinenti, alla luce del permesso di costruir rilasciato), non avrebbe alcun effetto in ambito paesaggistico;
con la quarta ed ultima censura si contesta la carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui non ritiene condivisibili le considerazioni riguardanti il diritto all’abitazione, nonché la necessità del bilanciamento tra interessi pubblic e private necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Occorre premettere che le opere interessate dalla sentenza di condanna, e dall’incidente di esecuzione, consistono nella trasformazione di un sottotetto, divenuto mansarda abitabile, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica.
Quanto, poi, al primo profilo, l’unico dedotto, la difesa contesta alla Corte di appello la mancata applicazione del d.P.R. n. 31 del 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il cui art. 2 stabilisce che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’allegato “A”, nonché quelli di cui all’art. 4; ebbene, l’allegato “A”, al punto Al), menziona le “opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici,
comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso”, come nel caso di specie.
Tanto premesso, occorre qui innanzitutto ribadire che, per costante indirizzo, l’accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all’allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli d lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegat B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logicosistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipolo caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (tra le altre, Sez. 3, n. 36545 d 14/9/2022, COGNOME, Rv. 284312; Sez. 3, n. 1053 del 25/9/2019, COGNOME, Rv. 277506). Ebbene, il Collegio rileva che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio, compiendo al riguardo una valutazione in fatto non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il ricorso non valuta un profilo di assoluto rilievo, che invece emerge dall’ordinanza impugnata, che inficia radicalmente il permesso di costruire rilasciato alla ricorrente il 9/2/2023, che – nella prospettiva difensiva – dovrebbe neutralizzare l’ordine di demolizione. Il riferimento è alla riscontrata violazione della normativa antisismica (menzionata nell’ordinanza), in forza della quale il Comune di Cava de’ Tirreni non avrebbe potuto rilasciare un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, non potendosi, pertanto, poi revocare l’ingiunzione a demolire. Deve essere qui ribadito, infatti, che in tema di reati edilizi il rispetto del requisito della conf delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio de permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45, d.P.R. n. 380 del 2001, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica, come nel caso di specie (tra le molte, Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, Rv. 284058; tra le non massimate, Sez. 3, n. 35851 del 17/5/2023, Cassisi).
I primi tre motivi di ricorso, pertanto, sono infondati.
Con riguardo, infine, alla quarta doglianza, che lamenta il vizio di motivazione quanto al bilanciamento tra “interessi pubblici e private necessità”, il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata risulta immune da censure.
8.1. Sul punto, occorre ribadire che in tema di reati edilizi, l’Autorit giudiziaria, nel dare esecuzione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l’unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, COGNOME COGNOME c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, COGNOME c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, COGNOME, Rv. 284627: in motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall’autore dell’abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell’ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l’ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia). Ebbene, il ricorso non afferma affatto di aver sottoposto al giudice alcun elemento a tale riguardo, con necessario sostegno documentale, e le considerazioni espresse nel quarto motivo si presentano del tutto generiche, con isolato riferimento – peraltro su inammissibile argomento in fatto – alle “modeste condizioni economiche” della ricorrente e all’assenza di altre soluzioni abitative.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
liere estensore Il