Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10682 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAVORE NOME nato a GELA il 15/08/1970
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre a non essere specifico né consentito in questa sede in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01), è anche manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che le doglianze difensive sono anche manifestamente infondate in quanto si basano su una diversa ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non sindacabile in questa sede, e prospettano anche enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, invero, in tema di delitto tentato, l’accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto secondo una valutazione ex ante della concreta condotta dell’agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima (cfr. Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032 – 02; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271062; Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004, Fasano, Rv. 229135 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive specificamente dedotte in appello (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7 sulla riferibilit all’imputato della condotta decettiva, consistita nel fingere dì aver stipulato una fideiussione bancaria, anche consegnando, per ben due volte, dei finti contratti, al fine di indurre la p.o. al pagamento della seconda quota per la continuazione dei lavori di ristrutturazione e sulla mancata verificazione dell’evento dannoso in
ragione della tempestiva revoca del bonifico da parte della p.o., grazie al suggerimento di un collega della vittima, e della successiva cautela adottata dalla p.o., oramai insospettita, che si recava in banca per verificare la validità del documento ricevuto);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestatamente infondato;
che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01);
che, inoltre, in relazione ai delitti tentati, la particolare tenuità dell’offes richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità e del grado di progressione della condotta, nonché dell’entità del pericolo alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sulla non particolare tenuità dell’offesa in ragione non solo della modalità della condotta, realizzata mediante un apparato documentale fittizio, ma anche dell’entità del pericolo alla lesione del patrimonio della vittima alla luce dell’entità dell’importo del bonifico revocato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.