Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2316 emessa in data 05/12/2024 e avverso l’ordinanza emessa in pari data;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha c
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Il difensore AVV_NOTAIO, regolarmente avvisato in data 30 maggio 2025, non è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2316 emessa in data 05/12/2024 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata, all’esito del dibattimento, in data 26 aprile 2023 dal Tribuna Macerata con la quale NOME COGNOME è stato condannato per i reati in forma tentata
sostituzione di persona ed uso di atto falso, per essersi presentato presso la sede della soci RAGIONE_SOCIALE con un furgone munito di targa contraffatta, fingendosi, con artifizi e r autista della TNT per farsi consegnare dei colli di scarpe, con l’aggravante del rilevante va della merce. Il reato risulta consumato in data 17 giugno 2019.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, affidand a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai se dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 598 bis cod. proc. pen.; la difesa lamenta che la Corte di appello, con l’ordinanza che impugna unitamente alla sentenza emessa in pari data (5 dicembre 2024), ha confermato la trattazione cartolare del procedimento, ritenendo non confacente la documentazione prodotta dal difensore in ordine alla volontà dell’imputato della trattazione orale del processo per l’intempestività della richiesta.
Sostiene la difesa la tempestività della richiesta asserendo che la stessa era stata deposit a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2024 per la partecipazione del solo difensore e di ave depositato, sempre a mezzo pec, ulteriore istanza il 20/11/2024, con la quale aveva chiesto rinvio per legittimo impedimento, per contestuale impegno innanzi ad altra autorità giudiziar Richiesta che non era stata valutata dalla Corte d’appello.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 61 n. 7 cod. pen. e 192 cod. proc. p difesa lamenta che la Corte di appello ha erroneamente affermato la sussistenza dell’aggravante del rilevante valore della merce, senza considerare che l’imputato non ha mai avuto contezza del contenuto dei colli e quindi del loro valore, finendo così per presumerne la conoscenza parte dell’imputato stesso, basandosi sulla presenza in atti della copia del D.D.T. relativo merce che sarebbe stata consegnata al COGNOME se l’azione criminosa fosse stata portata a compimento; documento che, osserva la difesa, non era stato consegnato al falso corriere, come emerge dalla testimonianza sia della segretaria della RAGIONE_SOCIALE sia dei carabinieri posizi presso la sede della società (a seguito della segnalazione della segretaria, dopo avere verific che il corriere della TNT sarebbe passato per il ritiro della merce al solito orario e come fatto credere dall’imputato, fingendosi corriere del ditta di trasporto)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni e va dichiara inammissibile.
Quanto al primo motivo, va anzitutto precisato che nel caso in esame, l’atto di appello stato depositato il 06/09/2023 e che, quindi, la disciplina applicabile al procedimento in a – secondo quanto previsto dall’art. 94 comma 2 del D.L. vo 150/2022, così come modificato dall’art.11, comma 7 del D.L. 30/12/2023 n. 215, conv. con modificazioni nella L. 123 febbra 2024 n. 18, secondo cui per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e periodo, e, 9 e 23 bis, commi 1,2,3,4, e 7 del D.L. 137/2020, conv. con modificazioni nella 176/2020 – è quella del menzionato articolo 23 bis, comma 1, D.L. n. 137 del 2020 che prevedeva che, “…fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la dec sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camer consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti p o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la v di comparire.
La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministe dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazio notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentor e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipa all’udienza.”
La difesa sostiene di avere presentato tempestivamente la richiesta di discussione orale.
Deve però rilevarsi che non risultano allegati al ricorso copia della pec 20.10.202 20.11.2024, cui far riferimento la difesa nel primo motivo di gravame e che dalla consultazio dell’incarto processuale – accessibile al Giudice di legittimità in virtù del vizio pro denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro, Rv. 220092) non risultano agli atti i documenti indicati, necessari al fine di valutare la tempestivi richiesta di trattazione orale del procedimento, così come non risulta alcuna istanz differimento per legittimo impedimento. Risulta invece che il 21/11/2024 è stata invi all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia, a mezzo pec, la requisitoria scritta dal pu ministero per l’udienza del 05/12/2024. Così come risulta che il decreto di citazione in app del 3 ottobre 2024 per l’udienza del 5 dicembre 2024 è stato notificato all’AVV_NOTAIO ottobre 2024 e al COGNOME, allora agli arresti domiciliari per altra causa, a mani proprie ottobre 2024.
L’assenza di documentazione impedisce di superare quanto indicato dalla Corte d’appello che ha confermato la trattazione cartolare sul presupposto della inidoneità della documentazion presentata a dimostrare la tempestività della richiesta di trattazione orale.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha argomentato adeguatamente e senza illogicità (pp. 6 e 7) in ordine alle ragioni che portano a riconoscere la consapevolezza, in capo all’imputato, del danno ingen (risultato corrispondere al valore commerciale di euro 67.096,34) che andava ad arrecare all parte offesa con la sua azione criminosa, evidenziando le particolari e mirate modalità del f (assunzione di precise informazioni sullo spedizioniere, sulla società RAGIONE_SOCIALE, sui con telefonici, sulle consegne e sugli orari di ritiro della merce, reperimento del veicolo adegu Nella specie, in ragione del notevole valore della merce e della conseguente entità del prof che l’imputato avrebbe potuto percepire, correttamente è stata riconosciuta l’aggravante de qua.
La motivazione offerta è conforme al principio di diritto, già affermato da questa Corte legittimità, secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante grav può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando – come nel caso di specie modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull’ent del pregiudizio che si sarebbe determinato se l’azione delittuosa fosse stata portata compimento (fattispecie relativa a tentata truffa, Sez.U. del 2013 Rv. 255528; Sez. 2, n. 1742 del 03/03/2015 Rv. 263369; Sez. 2 n. 25097 del 2016; sez. 2 n. 931 del 2019; Sez. 5 n. 36074 del 2018).
Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nell determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, 9 luglio 2025.