Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9966 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il 06/01/1992
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Perugia in data 15/10/2024
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Perugia con l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP in relazione alla somma di denaro di 76.510,00 euro, ritenuta profitto del reato di riciclaggio, rinvenuta in possesso del ricorrente, variamente suddivisa, all’interno della sua autovettura, in una borsa in tessuto, in canovacci ed altre borse.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME il quale eccepisce la mancanza oltre alla manifesta illogicità della motivazione per contraddizione con le risultanze probatorie in atti.
2.1. Deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare i rilievi difensivi con i quali COGNOME aveva dimostrato la provenienza lecita del denaro (frutto di prestiti di amici, parenti e di risparmi) ed avesse valorizzato elementi riferiti ad un soggetto terzo (fotografie rinvenute sul telefono cellulare della fidanzata del ricorrente) non utilizzabili in questa sede, senza individuare la tipologia del delitto presupposto e limitandosi a sanzionare la mera disponibilità del denaro.
2.2. In secondo luogo il difensore lamenta il vizio la carenza di motivazione in relazione al periculum in mora evidenziando come la natura fungibile del denaro non costituisca elemento per giustificare il rischio di dispersione del bene come ritenuto dal Tribunale cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e per la sua valenza assorbente rende superflua la disamina del secondo.
Anzitutto va ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art.325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamentodelle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U,, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Rv.269656).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Deve, pertanto, ritenersi formalmente non consentito il motivo con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione “per contraddizione con le risultanze probatorie in atti”.
E’ fondata invece la censura difensiva con la quale la difesa denuncia la violazione di legge per omessa o apparente motivazione in relazione al fumus del reato.
In proposito questa stessa Sezione ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali”. (Sez. 2, Sentenza n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433).
In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all’interno dell’autovettura condotta dall’indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l’assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto.
Nel caso oggetto di esame il Tribunale ha evidenziato le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate (in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo) ma non ha offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto. La motivazione del provvedimento non fornisce elementi sufficienti per individuare l’ipotizzata provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro, risultando insufficiente l’affermazione che il denaro detenuto e trasportatódall’indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, ovvero il fatto che all’atto del’esecuzione della perquisizione locale presso l’abitazione dello Zheng, la fidanzata dello stesso fosse stata monitorata nell’atto di compiere fotografie del denaro.
Si tratta di indicazioni che non provano alcunché in ordine al delitto presupposto che ha generato la ipotetica illecita detenzione del denaro vincolato potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro (di cui, peraltro, è stata offerta allegazione), ma di cui – al contempo non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d’ingiustificato possesso del denaro.
Tanto premesso l’ordinanza impugnata ed anche il decreto del GIP presso il Tribunale di Perugia, vanno annullati senza rinvio con restituzione del denaro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del GIP del Tribunale di Perugia in data 09/09/24 e dispone la restituzione del denaro in sequestro GLYPH all’avente GLYPH diritto. GLYPH Manda GLYPH alla GLYPH cancelleria GLYPH per GLYPH l’immediata
comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 28 gennaio 2025
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Il Consigliere est.
Il Presidente