Delitto di truffa: i limiti dell’attenuante per danno tenue
Nel panorama del diritto penale, il delitto di truffa rappresenta una fattispecie complessa dove l’entità del danno patrimoniale gioca un ruolo cruciale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini tra il danno lieve e quello di speciale tenuità, fornendo criteri rigorosi per l’applicazione delle attenuanti.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di truffa, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione contestando il diniego dell’attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La difesa sosteneva che l’entità del danno arrecato fosse tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite o, addirittura, l’esclusione della punibilità.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come i motivi di doglianza fossero una mera riproposizione di quanto già dedotto e respinto in appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può limitarsi a contestare il merito della decisione, ma deve evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
Delitto di truffa e danno di speciale tenuità
Un punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra danno lieve e danno di speciale tenuità. Per beneficiare della riduzione di pena, il danno non deve essere solo contenuto, ma deve presentare una rilevanza minima, quasi trascurabile per la vittima. Nel caso di specie, tale condizione non è stata ravvisata, confermando il rigore interpretativo necessario per l’applicazione di tale beneficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. Il sindacato della Cassazione non può sovrapporsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, specialmente per quanto riguarda il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. Se il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica e sufficiente per ritenere, ad esempio, l’equivalenza tra le circostanze, tale scelta non è censurabile. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la reiterazione pedissequa dei motivi d’appello rende il ricorso privo della necessaria specificità, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che nel delitto di truffa la valutazione del danno deve essere oggettiva e rigorosa. Non basta un pregiudizio economico ridotto per ottenere sconti di pena automatici. La decisione evidenzia l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di motivazione reali, piuttosto che tentare un terzo grado di giudizio sui fatti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando un danno è considerato di speciale tenuità nella truffa?
Il danno deve avere una rilevanza minima e un’entità quasi trascurabile per la persona offesa, non essendo sufficiente che sia semplicemente di modesto valore.
Si può contestare in Cassazione il bilanciamento delle attenuanti?
No, il giudizio di comparazione tra circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se supportato da una motivazione logica.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché non presenta elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza di secondo grado, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40185 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 14 dicembre 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Novara emessa in data 13 febbraio 2020 che aveva condanNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all’art. 131bís cod. pen. è inde perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4 – 5 della impugnata sentenza ed in particolare va rilevato come ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di Rilevanz minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato. (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984 R 165497 – 01);
ritenuto che la specifica doglianza che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legitti qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffic motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in conc (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023