Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33590 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere
applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per il reato di strage, così qualificata la condotta di avere dato fuoco, in concorso con altri, ad un’autovettura contenente due bombole di gas con le valvole aperte, parcheggiata sulla pubblica via, dinnanzi all’abitazione della famiglia COGNOME, tra le 2 e le 3 del mattino del 3 marzo 2024 in Palagonia.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione agli esiti della consulenza tecnica di parte. Questa, infatti, aveva ritenuto che le bombole di gas fossero sin dall’origine vuote, altrimenti sarebbe esplose, considerata la presenza documentata di diversi inneschi. Peraltro, né il Pubblico ministero né il Giudice per le indagini preliminar avevano disposto alcun accertamento tecnico circa l’idoneità degli atti e dei mezzi utilizzati ai fini della messa in pericolo della pubblica incolumità alla luce de circostanze concrete.
L’assenza di materiale esplodente rende il reato impossibile per inidoneità dell’azione.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in quanto il provvedimento impugnato ha fondato le proprie conclusioni su massime di esperienza e giudizi ipotetici, non connessi ad evidenze, senza la visione delle immagini captate dai sistemi di videosorveglianza, che non mostravano il ricorrente alla guida dell’auto, circostanza ammessa dal solo COGNOME; questi, peraltro, essendo posizionato davanti non poteva avere visibilità né delle bombole, né di NOME COGNOME, collocati dietro di lui.
Dal provvedimento impugnato non emergono elementi per ritenere sussistente il dolo specifico di COGNOME, atteso che egli non conosceva quale fosse la volontà di COGNOME, anch’egli privo di finalità omicidiaria, come si evince dal mancato utilizzo di altro combustibile nonostante l’estinzione delle fiamme sull’asfalto. Inoltre, l’azione di COGNOME era stata repentina, non visibile in ora notturno ed autonoma; mentre quella di COGNOME, nella seconda fase, esprimeva ulteriormente sia la mancanza di consapevolezza degli intenti perseguiti dal conoscente, sia l’inidoneità dei mezzi usati in quanto il ricorrente era tornato, a viso scoperto, a riprendere il proprio telefono cellulare, con la sigaretta accesa, nell’abitacolo della vettura.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di strage, in quanto il Tribunale ha tenuto conto delle circostanze di fatto, evidenziate nei motivi che precedono, dimostrative al più di un intento intimidatorio.
Peraltro, il provvedimento non si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità, da ultimo espressa anche a Sezioni unite, circa la differenza del titol di responsabilità tra concorrenti nei reati plurisoggettivi (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta) / che consentirebbe di escludere in capo al ricorrente il reato di strage in assenza del dolo specifico.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di ricettazione in quanto il Tribu del riesame ha ignorato che COGNOME non fosse a conoscenza che l’autovettura in uso a COGNOME, suo mero conoscente, fosse di provenienza furtiva, in assenza di elementi concreti.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, ricavate dal solo reato contestato, in quanto COGNOME è privo di precedenti penali, ha avuto una condotta collaborativa rendendo una versione dei fatti credibile, e lo stesso Tribunale ha ritenuto che non avesse compreso la gravità della condotta.
Il 6 giugno 2024 il difensore di COGNOME ha depositato una memoria in cui ha escluso la configurabilità del delitto, non per mancanza dell’evento omicidiario, ma per mancanza del grave e concreto pericolo di un danno materiale, esteso e diffuso per la pubblica incolumità, come evincibile dalla consulenza tecnica di parte e dalle circostanze del caso concreto (orario, luogo, apertura delle valvole delle bombole, ecc.) e per assenza dell’elemento psicologico, evincibile dalla condotta tenuta da COGNOME NOME, insistendosi per l’assenza delle esigenze cautelari in ragione della personalità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, incentrati sulla gravità indiziaria, so inammissibili, perché proposti per ragioni non consentite lì dove mirano a sollecitare una rivisitazione, in punto di fatto, della vicenda cautelare che, i quanto tale, esorbita dai limiti del giudizio di legittimità.
Le emergenze investigative sono state richiamate e valutate, dalla motivazione impugnata, in modo puntuale, logico e senza alcun travisamento, per tale intendendosi l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante inesistente nel processo ovvero l’omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567).
L’ordinanza impugnata, attraverso un procedimento di inferenza logica tra più circostanze, si è fondata sulla prova critico-indiziaria, per tale intendendosi ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consente, sulla base di un’operazione di raccordo tra più elementi, di contribuire al suo disvelamento a partire da un fatto noto (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283904).
Il Tribunale ha esaminato le immagini, captate dai sistemi di videosorveglianza installati sul luogo del delitto, da cui era risultato che tre uomini di cui uno riconosciuto immediatamente come NOME COGNOME, al quale NOME COGNOME aveva ucciso il fratello, alle ore 2,45 del 3 marzo 2024, sulla pubblica via, dinnanzi all’abitazione della famiglia COGNOME, avevano parcheggiato una “Renault Megane”, di origine furtiva, alla quale era stato appiccato il fuoco attraverso l’accensione di un liquido gettato sull’asfalto.
Dall’accertamento degli operanti, intervenuti alle ore 9, era risultato che all’interno dell’abitacolo dell’auto vi erano un forte odore di gas e due bombole, con le valvole aperte; la ruota posteriore sinistra era stata danneggiata dal fuoco; per terra c’era una striatura di bruciato e una bottiglia di plastica con benzene (pagg. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata) oltre che «benzina cosparsa abbondantemente sui luoghi e accendini per favorire l’innesco e soprattutto il fatto di avere dato fuoco alla vettura, che per mera casualità non è esplosa» (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Infatti, il Tribunale, con argomenti logici e completi, dopo avere dato atto degli esiti investigativi, confermati nell’immediatezza e spontaneamente da COGNOME e COGNOME, ha escluso valore dirimente alle conclusioni della consulenza tecnica di parte – secondo cui le bombole di gas erano sin dall’origine vuote valorizzando la circostanza che, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, a prescindere da altri accertamenti tecnici, era ancora presente «un forte odore di gas», elemento dirimente per dimostrare che, all’atto dell’innesco del fuoco, le due bombole collocate nell’auto erano piene e, dunque, idonee alla messa in pericolo della pubblica incolumità.
La circostanza che COGNOME abbia ammesso, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di essere alla guida dell’auto “Renault Megane” contenente le bombole di gas, non solo ha reso irrilevante che dalle immagini della videosorveglianza egli non fosse riconoscibile, ma ha consentito al Tribunale di concludere, con il
menzionato ragionamento inferenziale, che egli fosse consapevole non solo di trasportare due bombole di gas, ma anche che COGNOME avesse con sé una bottiglia da due litri piena di benzina con cui aveva cosparso il manto stradale dandogli fuoco, tanto da avere determinato l’immediata fuga di tutti e tre dopo il parcheggio del mezzo.
Le censure difensive, in punto di ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, non solo propongono una inammissibile lettura alternativa, ma non evidenziano reali fratture con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato posto a base della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che ha fondato la responsabilità concorsuale sulla base del rilevante e consapevole contributo di COGNOME e della logica convergenza di quanto emerso dall’esame di fonti differenti (le immagini della videosorveglianza, le dichiarazioni rese nell’immediato dal ricorrente e da COGNOME, le dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori di garanzia, gli accertamenti sui luoghi degli operanti risultanti dalla comunicazione di reato).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
3.1. La fattispecie di strage è incentrata sul dato obiettivo dell’esposizione a pericolo della pubblica incolumità (Sez. 6, n. 16740 del 24/03/2021, COGNOME, Rv.281053; Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264747) e l’eventuale esito letale può anche non prodursi, bastando il compimento di atti dai quali possa scaturire il concreto pericolo che ciò avvenga. Tale valutazione, come per il delitto tentato, va operata ex ante trattandosi di delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283904).
Al fine di ritenere integrato il delitto in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non dirimente l’avvenuto utilizzo di mezzi dalla intrinseca capacità distruttiva (bombe o esplosivi), quanto, piuttosto, la verifica dell concrete modalità del fatto tali da denotare non solo la volontà di uccidere una persona, ma anche l’esposizione a pericolo di altre (Sez. 6, n. 333 del 20/11/1998, Cavallo, Rv. 213579), guardando alle circostanze di contesto (spaziale, temporale, ecc.) in cui l’azione è stata realizzata e all’impossibilità di prevedern anticipatamente gli effetti in potenza dannosi per l’incolumità pubblica (Sez. 6, n. 25770 del 17/05/2023, Fagone, Rv. 284887).
In ordine all’elemento psicologico è richiesto che l’agente si rappresenti e persegua, oltre alla finalità specifica di uccidere almeno una persona, anche la consapevolezza, in virtù delle modalità prescelte e secondo un dato empirico di piena evidenza, delle alte capacità lesive dell’ordigno utilizzato e della ineludibil compresenza, dato il luogo prescelto, di altri soggetti.
3.2. La censura difensiva, volta a prospettare un mero intento intimidatorio e ad invocare un diverso titolo di responsabilità del ricorrente per assenza del dolo
specifico, innanzitutto si limita alla valorizzazione di elementi di fatto, offrendo una lettura riduttiva e parcellizzata della capacità dimostrativa della prova indiziaria e in secondo luogo, non si confronta con gli argomenti dell’ordinanza impugnata che, in base alle evidenze investigative, ha descritto una condotta rientrante nella casistica giurisprudenziale relativa alla collocazione di bombe o altri ordigni esplosivi nei pressi di edifici abitati o frequentati da una pluralità di persone (Se 2, n. 38184 del 06/07/2022, COGNOME, cit.).
Infatti, nel caso di specie, per uccidere, a fini ritorsivi, NOME COGNOME, auto dell’omicidio del fratello di NOME, era stata scelta una modalità esecutiva idonea allo scopo, tale da escludere altre fattispecie meno gravi: un’auto rubata parcheggiata sulla pubblica via, al cui interno erano collocate due bombole a gas aperte, con «benzina cosparsa abbondantemente sui luoghi e accendini per favorire l’innesco e soprattutto il fatto di avere dato fuoco alla vettura, che p mera casualità non è esplosa» dinnanzi ad un edificio abitato dalla famiglia COGNOME e da altre persone (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
A fronte di questi elementi oggettivi, è privo di capacità destrutturante, oltre che non consentito in questa sede, ritenere che il rientro del ricorrente nell’auto con la sigaretta accesa per recuperare il telefono dimostrasse l’inoffensività dell’ordigno, attesa la non illogica valutazione del Tribunale che detto atto fosse una semplice imprudenza.
In ordine al diretto e consapevole contributo causale di COGNOME nella perpetrazione del delitto di strage, il Tribunale, con argomenti coerenti e logici, ha posto in rilievo le seguenti significative condotte: a) la guida dell’auto del COGNOME risultata rubata, con all’interno le bombole, nel luogo in cui era stato posizionato l’ordigno esplosivo sulla pubblica via; b) la presenza durante il cospargimento di liquido infiammabile sul manto stradale e al momento dell’accensione dell’innesco da parte del concorrente; c) la fuga dei coindagati; d) il ritorno, a bordo dell’aut del concorrente indagato, COGNOME, per recuperare il telefono cellulare erroneamente lasciato sull’auto-bomba al fine di non essere identificato.
Da tanto il provvedimento impugnato ha desunto la coscienza e la volontà del ricorrente in ordine all’idoneità dei mezzi usati e alle circostanze ambientali, che avrebbero potuto cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, finalità che proprio da detti elementi doveva e poteva essere desunta.
Il quarto motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria per il delit ricettazione, è inammissibile per aspecificità in quanto la misura cautelare è stata applicata a COGNOME per il solo delitto di strage.
5 . Il quinto motivo, sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, è infondato.
Il Tribunale ha motivatamente giustificato, allo stato, la scelta della misura cautelare massimamente afflittiva in base alla particolare gravità del fatto, alla spregiudicatezza dimostrata da COGNOME nella pianificazione di un atto che avrebbe potuto comportare la morte di un numero indeterminato di persone, all’assenza di qualsiasi resipiscenza avendo fornito una versione dei fatti inverosimile.
Si tratta di una motivazione che non risulta affetta da alcun errore nell’applicazione della legge processuale, né da alcun vizio della motivazione tenuto conto che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari sono state desunte dalle modalità della condotta criminosa tenuta, rivelatrici di particolare allarme sociale e di rischio di recidiva, e dalla verifica della persistenza atteggiamenti sintomatici proclivi al delitto.
Sulla correttezza delle considerazioni del Tribunale è sufficiente richiamare il principio, più volte ribadito da questa Corte, che, in tema di esigenze cautelari, i pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della misura possono essere tratti dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali sono riconnpr modalità e la gravità del fatto (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv.285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785), a prescindere dallo stato di incensuratezza dell’indagato che assume, nel contesto, un rilievo meramente formale.
Si deve, quindi, concludere per il rigetto del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 giugno 2024.