Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6349 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6349 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GORIZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di rissa;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge pen segnatamente in ordine alla sussistenza del fatto – è privo di specificità poiché ce compiutamente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (che ha indicato gli elementi, in particolare quanto riportato nel verbale di arresto e rappresentato dai testimo quali ha tratto la partecipazione alla colluttazione dei tre soggetti de quibus e la sussistenza del prescritto elemento soggettivo), limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l’atto di e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, se neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 2683 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.