Il Delitto di Riciclaggio e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi sul delitto di riciclaggio e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. Il caso analizzato offre lo spunto per comprendere la differenza con la meno grave ipotesi di ricettazione e per chiarire i limiti del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, con la sentenza n. 22702/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il delitto di riciclaggio, come previsto dall’art. 648-bis del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver compiuto operazioni su un veicolo per ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita. La Corte di Appello di Potenza aveva confermato la sua responsabilità penale con una sentenza del giugno 2023.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo alla prova della responsabilità penale e alla qualificazione giuridica del fatto. La difesa, in sostanza, sosteneva che il comportamento contestato dovesse essere inquadrato nella più lieve fattispecie di ricettazione e non in quella di riciclaggio.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato era privo di specificità, configurandosi come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Secondo la Suprema Corte, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza che intende impugnare, evidenziandone le specifiche lacune logiche o gli errori giuridici.
Le Motivazioni della Sentenza e la Distinzione del Delitto di Riciclaggio
La motivazione della Cassazione è chiara e si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, la Corte sottolinea che la sentenza della Corte di Appello era ben argomentata, logica e priva di vizi. I giudici di merito avevano spiegato in dettaglio le prove che dimostravano non solo l’illecito, ma anche la sua attribuibilità soggettiva all’imputato. In particolare, era stata evidenziata l'”alterità” del veicolo rinvenuto rispetto a quello a cui la targa era originariamente associata, elemento chiave per configurare il delitto di riciclaggio.
La Corte territoriale aveva correttamente argomentato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del riciclaggio, disattendendo la tesi difensiva che mirava a una declassificazione del reato in ricettazione. Il riciclaggio, infatti, presuppone un’attività ulteriore rispetto alla semplice ricezione della cosa di provenienza illecita, finalizzata a “ripulire” il bene e a renderne difficile il collegamento con il reato originario.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: essa è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può procedere a una nuova valutazione delle prove (“rivalutazione dei materiali processuali”). Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo coerente e logico. Il ricorso dell’imputato, invece, mirava proprio a ottenere un nuovo esame dei fatti, precluso in questa sede.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un concetto essenziale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: un ricorso in Cassazione deve essere tecnico e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario dimostrare, con argomenti precisi, dove e perché quella decisione sia giuridicamente o logicamente errata. La sentenza conferma inoltre la corretta interpretazione del delitto di riciclaggio, che si distingue dalla ricettazione per la presenza di un’operazione attiva volta a mascherare l’origine illecita di un bene, come l’alterazione di elementi identificativi di un veicolo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era privo di specificità. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza individuare specifici vizi logici o giuridici.
Quale elemento ha distinto il reato di riciclaggio da quello di ricettazione nel caso di specie?
La sentenza della Corte di Appello, confermata dalla Cassazione, ha basato la qualificazione del fatto come riciclaggio sull'”alterità del veicolo rinvenuto rispetto a quello al quale risultava associata la targa”. Questo indica un’operazione manipolativa attiva finalizzata a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, che va oltre la semplice ricezione di un bene rubato tipica della ricettazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità, il che significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o i fatti (una “rivalutazione dei materiali processuali”), ma solo di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza emessa dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenz che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio ascrit rubrica;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazio punto di prova della penale responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giu sentenza impugnata ha, infatti, esposto a pag. 5 le emergenze che sostanziano l’illecito attestano la soggettiva riferibilità dello stesso al prevenuto; ha sottolineato l’alt veicolo rinvenuto rispetto a quello al quale risultava associata la targa e ha correttam argomentato la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 6 cod.pen., disattendendo la tesi difensiva che postula la riconduzione del fatto all’ipot ricettazione; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione logica e coe rassegnata dalla Corte di merito, mirando ad una rivalutazione dei materiali processual preclusa in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
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