Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41256 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAPRIGLIA IRPINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto l’imputato responsabile del delitto di minaccia e lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, nella specie, traendo prova logica dalla certa riconducibilità della matrice dell’episodio del 25 aprile 2015 alla condotta dell’imputato – titolare dell’utenza telefonica di provenienza delle minacce – il giudice di pace ha ritenuto, non implausibilmente, che le analoghe modalità delle altre vicende, della medesima natura, ravvicinate nel tempo, siano sufficienti ad attribuire al ricorrente la relativa responsabilità;
che, di conseguenza, non può essere richiesta alla Corte di Cassazione una rivisitazione della ricostruzione probatoria così effettuata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023