Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42302 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) COGNOME ’41) COGNOME fro,f)vi.in I i ;–orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione;
Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l’accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell’imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.