Delitto di evasione: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di delitto di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui limiti della difesa dell’imputato e sull’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in contesti di palese violazione delle prescrizioni. L’analisi della Suprema Corte sottolinea come la condotta che mina l’autorità delle decisioni giudiziarie non possa essere considerata di lieve entità.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo, sottoposto a una misura restrittiva, che aveva impugnato la sentenza di condanna per il reato di evasione. L’imputato era stato sorpreso dalle forze dell’ordine in un luogo diverso e distante da quelli che era autorizzato a frequentare, ovvero il suo luogo di lavoro e i servizi territoriali (Ser.T.). Al momento del controllo, l’uomo si trovava inoltre in uno stato di ubriachezza molesta.
Nei motivi di ricorso, la difesa sosteneva la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e, in subordine, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’ordinamento.
L’analisi del delitto di evasione da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. La decisione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali che meritano un’analisi approfondita.
L’evidenza della violazione
Secondo i giudici di legittimità, la situazione in cui è stato trovato l’imputato non lasciava spazio a dubbi o fraintendimenti. Essere in un luogo non autorizzato e, per di più, in stato di ubriachezza, rappresenta una violazione frontale e palese delle prescrizioni imposte. La Corte ha ritenuto che tale condotta fosse oggettivamente e soggettivamente inequivocabile, escludendo qualsiasi possibilità di errore o malinteso da parte dell’imputato. La violazione era così evidente da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla sua volontarietà.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto con fermezza. La Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la particolare tenuità del fatto. La ragione di tale esclusione risiede nella natura stessa della condotta. Una violazione plateale di una misura restrittiva, secondo la Corte, non può essere considerata di lieve entità, perché compromette gravemente l’affidamento che la collettività ripone nell’autorità delle decisioni giudiziarie. Di riflesso, un simile comportamento incide negativamente sulla percezione di correttezza ed efficacia dell’amministrazione della giustizia nel suo complesso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di rigore e di tutela dell’autorità giurisdizionale. La decisione di ritenere il ricorso inammissibile non si limita a una valutazione del singolo episodio, ma lo inquadra in un contesto più ampio di rispetto delle regole e delle istituzioni. L’ordinanza chiarisce che il comportamento dell’imputato, violando apertamente le disposizioni del giudice, ha minato la credibilità del sistema giudiziario. La condanna al pagamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, è la conseguenza diretta della manifesta infondatezza del ricorso e della colpa del ricorrente nel promuoverlo.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine in materia di esecuzione delle pene: il rispetto delle misure restrittive è un dovere non negoziabile. La Cassazione invia un messaggio chiaro: condotte come quella esaminata non possono beneficiare di istituti premiali come la particolare tenuità del fatto, poiché l’interesse pubblico alla certezza e all’effettività delle decisioni giudiziarie prevale sulla valutazione della ridotta offensività del singolo comportamento. La decisione rappresenta un importante monito sull’impossibilità di invocare circostanze personali, come lo stato di ebbrezza, per giustificare una palese trasgressione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
Essere trovati ubriachi in un luogo non autorizzato può giustificare il delitto di evasione?
No, la Corte ha stabilito che trovarsi in un luogo non autorizzato, per di più in stato di ubriachezza molesta, costituisce una situazione di palese contrasto con le prescrizioni, non suscettibile di equivoci o fraintendimenti.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” nel delitto di evasione?
Può essere esclusa quando la violazione della misura restrittiva è plateale. Secondo la Corte, un tale comportamento compromette l’affidamento della collettività nell’autorità dei provvedimenti giudiziari e nell’efficacia della giustizia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione per manifesta infondatezza?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che vi sia colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARRARA il 21/05/1976
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.). Egli deduce vizi di motivazione in tema di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (temi ulteriormente sviluppati con motivi aggiunti).
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.
2.1. Quanto al primo, l’imputato è stato sorpreso in luogo distante da quelli che era autorizzato a frequentare (luogo di lavoro e “Ser.T.”) e, peraltro, in condizioni di ubriachezza molesta: dunque, in una situazione di frontale contrasto con le autorizzazioni concessegli, ragionevolmente reputata dai giudici di merito come non suscettibile di equivoci e fraintendimenti, neppure per lui.
2.2. La sentenza impugnata ha, poi, motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta, con valutazione non palesemente irragionevole, essendo indiscutibile che la plateale violazione di una misura restrittiva commessa dall’imputato comprometta l’affidamento della collettività sull’autorità dei provvedimenti giurisdizionali e, di riflesso, sulla correttezza ed efficaci dell’amministrazione della giustizia.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, I’ll luglio 2025.