Delitto di evasione: i limiti della particolare tenuità del fatto
Il delitto di evasione rappresenta una violazione grave degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria e mina la fiducia nel sistema di controllo delle misure restrittive. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a chi viola gli arresti domiciliari in modo reiterato, fornendo importanti chiarimenti sulla valutazione della condotta del reo.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto che aveva violato le prescrizioni inerenti alla propria restrizione domiciliare. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che la condotta fosse priva di reale offensività e che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la possibilità di sostituire la reclusione con una pena pecuniaria. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata carente nel giustificare il diniego dei benefici previsti dal codice penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento rigoroso già espresso nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché le doglianze proposte erano meramente riproduttive di quanto già discusso e correttamente risolto in appello. La Corte ha sottolineato che non basta invocare la tenuità del fatto se la condotta rivela una propensione alla violazione delle norme e una mancanza di rispetto per le decisioni dell’autorità giudiziaria.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano su due pilastri fondamentali: la reiterazione del reato e la biografia giudiziaria del reo. La Corte ha rilevato che il delitto di evasione era stato commesso in modo ripetitivo, escludendo così in radice l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. Tale norma, infatti, richiede che il comportamento non sia abituale per poter beneficiare dell’esclusione della punibilità. Inoltre, i precedenti penali del ricorrente hanno pesato negativamente sulla valutazione complessiva, rendendo impossibile anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La mancanza di elementi di novità nel ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi hanno portato alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce che il delitto di evasione non può essere considerato un fatto di lieve entità quando si inserisce in un contesto di sistematica inosservanza delle regole. Per chi si trova in regime di restrizione della libertà, ogni allontanamento non autorizzato viene valutato con estremo rigore. Le implicazioni pratiche sono chiare: la presenza di precedenti penali specifici o la reiterazione della condotta precludono l’accesso a benefici sanzionatori, trasformando una violazione apparentemente minore in una condanna definitiva non commutabile in sanzione pecuniaria.
Quando si configura il delitto di evasione?
Il reato scatta ogni volta che un soggetto si allontana senza autorizzazione dal luogo in cui è legalmente ristretto, come il proprio domicilio in caso di arresti domiciliari.
Si può applicare la particolare tenuità del fatto all’evasione?
In teoria è possibile, ma la legge la esclude se il comportamento è abituale, reiterato o se il soggetto presenta una biografia giudiziaria negativa con precedenti penali.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41988 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41988 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U2-)
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione d legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l’omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria risultano riproduttivi di cens adeguatamente confutate dalla Corte di appello, che ha rilevato la ripetitività e reiterazione delitto di evasione per come contestato e la negativa biografia giudiziaria del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.